Ricorso della società U.S. Pistoiese contro F.C. Forlì e la FIGC/LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla U.S. Pistoiese 1921 SSDARL contro la F.C. Forlì S.r.l. e contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, avente ad oggetto la richiesta, da parte della suddetta ricorrente, di annullamento e/o di riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC n. 079/CSA/2022-2023, depositata, completa di motivazioni, e notificata il 16 dicembre 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Forlì S.r.l., è stata annullata l'impugnata pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 15 novembre 2022, che aveva statuito la ripetizione della gara U.S. Pistoiese 1921 SSDARL - F.C. Forlì S.r.l. del 23 ottobre 2022, dichiarata irregolare per errore tecnico dall'Arbitro, e, per l'effetto, è stata disposta l'omologazione del risultato, ottenuto sul campo, della predetta gara.

 

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della suddetta gara U.S. Pistoiese 1921 SSDARL - F.C. Forlì S.r.l. del 23 ottobre 2022, valevole per la decima Giornata di Andata del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2022/2023 - Girone D, durante la quale l'Arbitro avrebbe erroneamente ammonito, al 42° del primo tempo, il calciatore n. 21, Alberto Arcuri (successivamente espulso per somma di ammonizioni), in luogo del calciatore. 39, Alessio Biagioni.

 

La ricorrente, U.S. Pistoiese 1921 SSDARL, chiede al Collegio di Garanzia, acclarate la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa:

- di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della decisione della CSA FIGC n. 079/CSA/2022-2023, depositata (completa di motivazioni) e notificata il 16 dicembre 2022, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Forlì S.r.l., è stata annullata l'impugnata pronuncia del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 55 del 15 novembre 2022, che aveva statuito la ripetizione della gara U.S. Pistoiese 1921 SSDARL — F.C. Forlì S.r.l. del 23 ottobre 2022, valevole per la 10^ Giornata di Andata del Campionato Nazionale Dilettanti di Serie D 2022/2023 — Girone D, in quanto dichiarata irregolare per errore tecnico dell'Arbitro, con rimessione degli atti al Dipartimento medesimo per gli adempimenti di competenza, ed è stata disposta l'omologazione del risultato, ottenuto sul campo, della predetta gara (2-0 in favore della F.C. Forlì S.r.l.);

                                                                                                                                                                                                                                           

- per l'effetto, di disporre l'annullamento della gravata decisione, secondo quanto previsto dall'art. 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, con conseguente ripetizione della gara medesima e rifissazione/riprogrammazione della stessa a cura del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti; 

 

- di annullare e/o riformare, altresì, per quanto occorrer possa, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed anche incogniti) alla pronuncia in parola.