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ASD Sforzacosta 2010 ricorre FIGC per penalizzazione decisa da CFA FIGC

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Sforzacosta 2010 avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC n. 0067/CFA-2022-2023, pubblicata il 10 febbraio 2023, con la quale è stato accolto il reclamo del Procuratore Federale Interregionale avverso l’incongruità della sanzione inflitta, tra gli altri, alla suddetta ricorrente con decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC-LND n. 4/2022-2023 , pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 101 del 6 dicembre 2022 (che aveva irrogato alla medesima società la sanzione dell'ammenda di € 300,00) e, per l'effetto, è stata irrogata, a carico della A.S.D. Sforzacosta 2010, l'ammenda di € 850,00 e la penalizzazione di punti 11 in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023.

La vicenda trae origine dal deferimento n. 11255/29 pfi 22-23 del 3 novembre 2022, spiccato dalla Procura Federale FIGC a carico, tra gli altri, della A.S.D. Sforzacosta 2010, conseguente alla segnalazione del C.R. Marche FIGC-LND, in merito alla partecipazione del calciatore Abdoulie Bojang ad alcuni incontri disputati dalla società ricorrente nella coppa Marche e nel campionato di terza categoria durante la stagione sportiva 2021-2022.

La ricorrente, A.S.D. Sforzacosta 2010, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente gravame:

- in via principale, di riformare ed annullare la decisione della Corte Federale di Appello della FIGC, pubblicata il 10 febbraio 2023, avuto riguardo al reclamo n. 0063/CFA/2022-2023 della Procura Federale della FIGC, con la quale l’odierna ricorrente è stata sanzionata con la penalizzazione di 11 punti in classifica da scontarsi nel corrente campionato di competenza (Terza Categoria Provinciale di Macerata) 2022/2023, in quanto affetta da omessa o insufficiente motivazione rispetto ad elementi decisivi rappresentati nel suo interesse, che, se considerati, avrebbero comportato una diversa decisione, nonché per omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate e ciò in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio, nonché di quello dell'equità che deve contraddistinguere il criterio sanzionatorio nel processo sportivo;

- in via subordinata, di ridurre la penalizzazione in classifica inflitta nella misura che sarà ritenuta di ragione, previo annullamento dell'impugnata decisione per omessa o insufficiente motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate e ciò in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio, nonché di quello dell'equità che deve contraddistinguere il criterio sanzionatorio nel processo sportivo;

- in ulteriore subordine, vista la raccomandazione esposta nella decisione qui impugnata e rivolta al Collegio, di sollecitare il legislatore federale "affinché provveda a sanare l'incompletezza del quadro normativo", di sospendere il presente procedimento fino all'espletamento di quanto richiesto dalla Corte Federale di Appello.

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