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Sezioni Unite: esito odierna sessione udienze

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport, all’esito dell’udienza a Sezioni Unite tenutasi in data odierna e presieduta dalla Presidente, Gabriella Palmieri, ha assunto le seguenti determinazioni:

- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2023, presentato, in data 11 gennaio 2023, dalla S.S.D. Handball Erice a R.L. contro la Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), nonché nei confronti della Procura Federale della FIGH, per l'annullamento e/o la riforma della decisione della Corte Federale di Appello della FIGH, resa all’esito del Proc. n. 2/2022 R.G. CAF e pubblicata in data 13 dicembre 2022, con la quale, nel rigettare il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del  Tribunale Federale della FIGH, emessa all’esito del Proc. n. 4/2022 R.G. Tribunale Federale, pronunciata il 27 settembre 2022 e pubblicata in data 10 ottobre 2022, che ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso promosso dalla S.S.D. Handball Erice a R.L. «per l’annullamento e/o la riforma del Vademecum 2022/23 pubblicato in data 14 giugno 2022, nella parte relativa ai c.d. “Contributi federali e incentivi” (pag. 99 della versione attualmente pubblicata sul sito internet www.figh.it), della delibera del Consiglio Federale, di estremi sconosciuti, con la quale sono stati introdotti i valori di accesso alla Giustizia Sportiva per la s.s. 2022/2023, nonché di tutti gli altri atti ad essa presupposti, coordinati, connessi e/o consequenziali, pregiudizievoli per gli interessi della Ricorrente, nonché dell’intero movimento»; nonché, occorrendo, per l'annullamento e/o la riforma della suddetta decisione del  Tribunale Federale della FIGH, emessa all’esito del Proc. n. 4/2022 R.G. Tribunale Federale, pubblicata in data 10 ottobre 2022; HA, ALTRESI’, DICHIARATO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 23/2023, presentato congiuntamente, in data 15 marzo 2023, dai sigg. Matteo De Cecco, Andrea Giani, Roberto Piazza, Fabio Soli, Dante Boninfante, Samuele Papi, Paolo Montagnani, Roberto Rotari e Francesco Oleni contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV) e la Lega Pallavolo Serie A avverso la sentenza della Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al C.U. n. 5 del 13 febbraio 2023, resa in composizione collegiale e comunicata a mezzo PEC il 13 febbraio 2023, con la quale è stato rigettato il reclamo dei suddetti ricorrenti avverso la decisione del Tribunale Federale, di cui al C.U. n. 37 del 29 novembre 2022, che ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso avverso il Regolamento Doppio Incarico Allenatori, nella versione modificata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 settembre 2022, adottato dalla Lega Maschile Serie A in pari data; HA, ALTRESI’, DICHIARATO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 28/2023, presentato, in data 29 marzo 2023, dal sig. Gaetano Blandini avverso la decisione n. 75/CFA-2022-2023, emessa dalla Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio sul reclamo n. 81/CFA/2022-2023, con la quale, a seguito dell'annullamento con rinvio della decisione della Corte Federale d’Appello della FIGC n. 97/CFA-2021-2022 del 23 giugno 2022, disposto dal Collegio di Garanzia dello Sport (decisione n. 3/2023 del 6 dicembre 2022 - 18 gennaio 2023), la Corte, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, definitivamente pronunciando, ha confermato, a carico del suddetto ricorrente, le sanzioni di 2 mesi di inibizione e di € 5.000,00 di ammenda; HA, ALTRESI’, DICHIARATO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO;

- HA RESPINTO il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 36/2023, presentato, in data 4 aprile 2023, dal dott. Giuseppe Capozzoli, quale legale rappresentante p.t. della Società U.S. Viterbese 1908 s.r.l., contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale della FIGC, nonché la Procura Generale dello Sport presso il CONI, nonché, ove occorra, la Corte Federale di Appello della FIGC e il Tribunale Federale Nazionale della FIGC, per l'annullamento della Decisione n. 0078/CFA-2022-2023 della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, Registro Procedimenti n. 0095/CFA/2022-2023, pubblicata e comunicata in data 7 marzo 2023, con la quale è stato respinto il reclamo proposto, tra gli altri, dalla U.S. Viterbese 1918 s.r.l. e, per l'effetto, è stata confermata la Decisione n. 0117/TFNSD/2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale della FIGC, Sezione Disciplinare, Registro Procedimenti n. 0102/TFNSD/2022-2023, resa il 27 gennaio 2023, nella parte in cui ha inflitto alla U.S. Viterbese 1908 s.r.l. la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva; nonché di ogni altro atto, presupposto o conseguente, ad essa comunque connesso, ivi compresa, la richiamata decisione di primo grado del Tribunale Federale Nazionale della FIGC; HA, ALTRESI’, DICHIARATO L’INTEGRALE COMPENSAZIONE DELLE SPESE DEL GIUDIZIO.

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