Samuel Ciccone ricorre contro CFA FIGC per squalifica di 2 anni

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dal sig. Samuel Ciccone nei confronti dei sigg. Lorenzo Bassoli, Mattia Moschini,  Alessandro Schiavone, Giorgio Destefanis, Alessandro Bosio, Enrico Romagnini, Cristian Tosco, Jacopo Campagna, Sebastian Giocas, Erik Requirez, Aldo De Vincenzo, Stefano Curto, Libertin Danny Meitre, Andrea Barbero, Enrica Razzetto, Enrico Margaria, Valerio Franceschi, Ossama Mouississa, Tommaso Carnà, Manuele Mazzetti, Edoardo Usai, Mirko Rampazzo, Alessio Gambardella e della Polisportiva Carignano A.S.D., nonché della Procura Federale FIGC e della Corte Federale d'Appello FIGC, avverso la decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, della FIGC, di cui al C.U. n. 0094/CFA-2022-2023, pubblicata in data 2 maggio 2023, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo numero 113/CFA/2022-2023, proposto dal Procuratore Interregionale in data 27 marzo 2023 e, per l’effetto, in riforma della decisione pronunciata, in data 10 marzo 2023, dal Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, pubblicata sul C.U. n. 79 del 18 marzo 2023 (che aveva inflitto, al suddetto ricorrente, la sanzione dell'ammonizione), è stata irrogata, a carico, tra gli altri, del sig. Samuel Ciccone, la squalifica per anni 2.

La vicenda trae origine dal deferimento, spiccato dalla Procura Federale della FIGC a carico, tra gli altri, del suddetto ricorrente, giusta atto prot. 14038/6 pfi 22-23 PM/mf del 7 dicembre 2022, in seguito ai fatti occorsi in occasione dell’incontro Polisportiva Carignano A.S.D. – Polisportiva Montatese, disputato in data 5 giugno 2022 e valevole per il Girone C del Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta FIGC-LND nella stagione sportiva 2021/2022.

Il ricorrente, sig. Samuel Ciccone, chiede al Collegio di Garanzia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

- in via preliminare, di disporre la riunione, per connessione del presente giudizio, con il giudizio incardinato dal ricorso depositato, in data 29 maggio 2023, innanzi al Collegio di Garanzia, dalla Polisportiva Carignano A.S.D. e da alcuni dei suoi tesserati, per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, nonché per ragioni di economicità di giudizio e per evitare contraddittorietà fra i giudicati, con trattazione congiunta;

- nel merito, in via principale, di accertare e di dichiarare l’illegittimità e/o la nullità della sentenza impugnata, per violazione di norme di diritto con riferimento all’integrazione dell’illecito di cui all’art. 30, commi 1 e 2, C.G.S. FIGC, nei suoi confronti, e insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza della Corte Federale d’Appello impugnata, di accogliere nel merito il presente ricorso, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 62, co. I, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, così annullando tutti i provvedimenti sanzionatori irrogati nei suoi confronti;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle suesposte domande, di riformare, ai sensi degli artt. 62 Codice di Giustizia Sportiva e 12 bis Statuto del CONI, la summenzionata sentenza della Corte Federale d’Appello, con rinvio all’organo federale, in diversa composizione, che l’ha emessa, enunciando specificatamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione articolati in narrativa.