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Marco Vittorelli ricorre contro FIP e Procura FIP per inibizione di 3 anni decisa da CFA FIP

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal dott. Marco Vittorelli (all’epoca dei fatti, Presidente della società Pallacanestro Varese) nei confronti della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), della Procura Federale della FIP, notiziando altresì la Società Pallacanestro Varese S.r.l. e la Procura Generale dello Sport, avverso la decisione n. 6 della Corte Federale di Appello della FIP, di cui al C.U. n. 630 del 26 aprile 2023, le cui motivazioni sono state notificate al ricorrente in data 4 maggio 2023, con la quale, visto l'art. 116, comma 7, R.G., in parziale accoglimento del reclamo proposto congiuntamente dall'odierno ricorrente e dalla Società Pallacanestro Varese S.r.l. avverso la decisione n. 38 del Tribunale Federale della FIP, di cui al C.U. n. 592 del 15 aprile 2023, (che ha applicato, tra gli altri, a carico del dott. Marco Vittorelli, il provvedimento di inibizione per anni 3, fino al 13 aprile 2026, ex art. 59,1b, R.G.), è stata confermata la sanzione dell'inibizione per anni tre, fino al 13 aprile 2026, a carico dell'dott. Marco Vittorelli ed è stata irrogata, a carico della Società la sanzione di 11 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva.

La vicenda trae origine dal deferimento della Procura Federale della FIP, a carico, tra gli altri, del dott. Marco Vittorelli, per la violazione dell'art. 59/1b R.G., con riferimento alla dichiarazione resa in merito all'ottemperato pagamento delle obbligazioni nei confronti dei tesserati, necessaria per l'ammissione al Campionato di Basket Serie A 2022/2023.

Il ricorrente, dott. Marco Vittorelli, chiede al Collegio di Garanzia, nel merito:

- in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare l’impugnata decisione della Corte Federale di Appello della FIP di cui al C.U. 630 del 26 aprile 2023, CFA n. 6, nella parte in cui conferma la sanzione dell’inibizione per anni tre irrogata in primo grado nei suoi confronti, per i motivi di cui in narrativa;  

- in mero subordine, di accogliere parzialmente il ricorso con riqualificazione della condotta e, ai sensi dell’art. 62, co. 2, Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di rinviare la decisione alla Corte Federale di Appello della FIP in diversa composizione, enunciando il principio di diritto al quale il giudice federale di rinvio competente dovrà attenersi.

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