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Alessandro Neri ricorre contro FIP per decisione CFA FIP che ha dichiarato inammissibile il suo reclamo su radiazione

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Alessandro Neri (all'epoca dei fatti allenatore per la Società G.S. Arbor Basket S. Coop. S.D.) avverso la decisione della Corte Federale di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) n. 3, pubblicata sul C.U. n. 362 del 5 febbraio 2024, comunicata in data 27 febbraio 2024, con la quale, visto l'art. 116, comma 10, R.G., è stata dichiarata l'inammissibilità del reclamo proposto dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIP n. 17, di cui al C.U. n. 94 del 20 settembre 2023, comunicata in data 23 novembre 2023, che ha irrogato, a carico del sig. Alessandro Neri, la sanzione della radiazione per la violazione degli artt. 2, 44 e 59 del Regolamento di Giustizia e degli artt. 2.3 e 2.6 del Codice Etico.

La vicenda trae origine dal deferimento della Procura Federale FIP del 25 luglio 2023, nei confronti del sig. Alessandro Neri, per rispondere della violazione degli artt. 2, 44 e 59 del Regolamento di Giustizia e degli artt. 2.3 e 2.6 del Codice Etico.

Il ricorrente, sig. Alessandro Neri, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso e in riforma dell’impugnata decisione della CFA della FIP n. 3 del 5 febbraio 2024 (C.U. n. 362 del 5 febbraio 2024), comunicata in data 27 febbraio 2024, con cui è stata dichiarata l’inammissibilità del reclamo avverso la decisione del Tribunale Federale della FIP n. 17 del 20 settembre 2023 (C.U. n. 94 del 20 settembre 2023), a sua volta comunicata in data 23 novembre 2023, con cui il Tribunale Federale aveva applicato nei suoi confronti la sanzione della radiazione: 

- in via principale, decidendo senza rinvio, di dichiarare l’estinzione del procedimento disciplinare, per decorso del termine per la pronuncia dall’esercizio dell’azione; 

- in subordine, decidendo senza rinvio, di dichiarare la nullità della decisione di primo grado per difetto di costituzione del Collegio nella fase della trattazione; 

- in ulteriore subordine, decidendo senza rinvio, quanto al primo capo dell’atto di deferimento, di dichiarare l’improcedibilità per intervenuta prescrizione dell’azione disciplinare e/o del diritto di sanzionare; 

- in estremo subordine, nel merito, decidendo senza rinvio, di riformare integralmente la decisione per totale travisamento dei fatti alla base della pretesa sanzionatoria e di prosciogliere il ricorrente ovvero, riconosciuta la prevalenza delle circostanze attenuanti, di contenere l’applicazione della sanzione nel minimo edittale; 

- nell’ipotesi in cui non ravvisi la sussistenza dei presupposti per la decisione della controversia senza rinvio, di provvedere a disporre il rinvio alla Corte Federale d’Appello F.I.P., in diversa composizione, enunciando specificamente i seguenti principi di diritto: “al fine della verifica del rispetto del termine indicato nell’art. 116 R.G., il decorso del termine per la proposizione del reclamo al Giudice dell’appello decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione della motivazione della decisione di primo grado, non già dal giorno stesso della comunicazione della motivazione della decisione”; “al fine della verifica del rispetto del termine indicato nell’art. 116 R.G., deve farsi applicazione dell’art. 115 c.p.c. e la giornata del sabato deve essere equiparata ad una giornata festiva”.

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