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Fabio Angiolillo ricorre contro FIGC per decisione CFA FIGC sulla sua sospensione di 1 anno e 2 mesi

COLLEGIO DI GARANZIA

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dal sig. Fabio Angiolillo (all'epoca dei fatti allenatore della Società Riese) contro il Dott. Gabriele Gravina, nella sua qualità di Presidente pro tempore della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), per la riforma della decisione n. 0089/CFA-2023-2024 della Corte Federale d’Appello FIGC, resa a definizione del procedimento disciplinare n. 0084/CFA/2023-2024, pubblicata in data 4 marzo 2024, con la quale, in accoglimento del reclamo del Presidente Federale avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna della FIGC, di cui al C.U. n. 47 del 29 novembre 2023 (che aveva comminato all'odierno ricorrente la sanzione della sospensione sino al giorno 28 agosto 2024) è stata riformata la decisione impugnata e, per l'effetto, è stata irrogata al sig. Fabio Angiolillo la sanzione della squalifica di anni 1 e mesi 2.

La vicenda trae origine dalla condotta tenuta dal sig. Fabio Angiolillo nei confronti del direttore di gara in occasione della gara Castellarano - Riese del 25 novembre 2023, valevole per il Campionato Juniores Elite U19 Regionale maschile, Girone B.

Il ricorrente, sig. Fabio Angiolillo, chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via principale e nel merito, di annullare la decisione impugnata per i motivi dedotti in narrativa; 

- in via subordinata, sempre nel merito, di riformare la decisione impugnata riducendo la sanzione nel minimo ritenuto di giustizia; 

- in via ulteriormente subordinata, di annullare e rinviare alla CFA la decisione impugnata per un nuovo esame nel merito, con indicazione di ridurre la sanzione ai sensi di cui all’art. 36 in misura superiore a nove mesi ma comunque non superiore a 14 mesi; 

- in estremo subordine, di annullare e rinviare alla CFA la decisione impugnata affinché venga rideterminato il quantum della sanzione ai sensi di cui all’art. 35 in una squalifica comunque inferiore a 14 mesi.

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