Seleziona la tua lingua

Image

Ricorsi Pisa e Matera contro FIGC, Lega serie B e Vicenza sul ripescaggio

7-ALTA-CORTEIl Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, ha ricevuto un ricorso dalla società A.C. Pisa 1909 s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Lega Nazionale Professionisti Serie B nonché la società Vicenza calcio S.p.a., nella qualità di contro interessata, per l’annullamento della delibera FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014 nella parte in cui non prevede l’ammissione al campionato di Serie B della società A.C. Pisa 1909 s.r.l. e dichiara l’inammissibilità della domanda di ripescaggio da questa interposta.

 

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in funzione di Alta Corte, di ordinare alla FIGC ed alla Lega Nazionale Professionisti Serie B l’ammissione della società medesima al Campionato di Serie B 2014/2015, eventualmente anche in soprannumero, di adottare e/o ordinare ogni altro provvedimento e/o adempimento necessario affinché la società istante possa partecipare al suddetto campionato.

 

Il Collegio di Garanzia dello Sport, in funzione di Alta Corte di Giustizia Sportiva, ha un ricorso da parte della società Matera calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)nonché la società Vicenza calcio S.p.a., nella qualità di contro interessata, per l’annullamento della delibera FIGC n. 59/A del 29 agosto 2014 nella parte in cui si è stabilito di escludere la società Matera Calcio s.r.l. dalla selezione e partecipazione alla stagione sportiva 2014/2015 nel campionato di Serie B.

 

La società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia in funzione di Alta Corte di riunire il presente ricorso, da valere come motivi aggiunti, al precedente ricorso del 26 agosto scorso; chiede, altresì, di voler accogliere il ricorso medesimo e di dichiarare l’illegittimità dell’esclusione della società Matera calcio dalla graduatoria dei soggetti ammissibili alla Serie B e, comunque, ove non si ritenesse di annullare la scelta in favore della società Vicenza calcio s.r.l., di ammettere la società ricorrente al Campionato di Serie B, anche in soprannumero.

Archivio Attività Istituzionali