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Il TNA squalifica per due anni Fabio Scalora (ciclismo) e per un anno Lorenzo Avagnina (FIBS). I provvedimenti relativi a due non tesserati

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Fabio Scalora (tesserato FCI) visti gli artt. 2.3 e 4.9.1 delle Norme Sportive Antidoping, ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge due anni di squalifica, a decorrere dal 18 giugno 2014 e con scadenza al 17 giugno 2016. Ha inflitto all’atleta la sanzione economica di euro 1.000,00 e disposto inoltre ai sensi dell’art. 10.8 cod. WADA e dell’art. 4.8 delle NSA l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 18 giugno 2014. L'atleta è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Il TNA ha infine disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, all’UCI, alla FCI e alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Gianluca Magnanelli (soggetto non tesserato per l’ordinamento sportivo italiano) visti gli artt. 2.2 e 2.6 delle previgenti NSA, ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli ha inflitto 2 anni di inibizione, a decorrere dal 9 luglio 2015 e con scadenza all’8 luglio 2017. Ha condannato Magnanelli al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00 e disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, DSA e EPS.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Lorenzo Avagnina (tesserato FIBS) visti gli artt. 2.4 e 4.3.3 delle NSA, gli ha inflitto un anno di squalifica, a decorrere dal 21 marzo 2015 e con scadenza al 20 marzo 2016. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. Ha disposto che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla IBAF, alla FIBS e alla società di appartenenza.

 

Nel procedimento di archiviazione avanzato dall’Ufficio di Procura Antidoping nei confronti di Federico Marchini (soggetto non tesserato per l’ordinamento sportivo italiano), la Prima Sezione del TNA ha disposto l’archiviazione del procedimento.

 

 

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