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Il TNA squalifica per 4 anni Davide Consonni (FIPE) e Andrea Ragusa (FIDAL) per 4 anni. Due anni a un non tesserato e a Vincenzo Sangiovanni (FCI) a decorrere dal 27 giugno 2015

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Lorenzo Davide Consonni (tesserato FIPE), visti gli artt. 2.1 e 4.2.1 delle vigenti Norme Sportive Antidoping, ha inflitto all'atleta 4 anni di squalifica, a decorrere dal 10 aprile 2016 e con scadenza 9 aprile 2020. Ha disposto inoltre l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 10 aprile 2016 e condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. 

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Davide Montagna (soggetto non tesserato per l’ordinamento sportivo), visti gli artt. 2.2, 2.6, 4.2 e 4.7.4 delle vigenti NSA, ha inflitto allo stesso 2 anni di inibizione, a decorrere dal 3 ottobre 2016 e con scadenza al 2 ottobre 2018. Ha inflitto altresì all’atleta la sanzione economica accessoria quantificata in Euro 2.000,00 e condannato Davide Montagna al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.   

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Andrea Ragusa (tesserato FIDAL), visti gli artt. 2.1 e 4.2.1 delle vigenti NSA, ha inflitto all'atleta 4 anni di squalifica, a decorrere dal 3 ottobre 2016 e con scadenza 2 agosto 2016 dedotto il presofferto. Ha disposto inoltre l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a decorrere dal 10 gennaio 2016 e condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.     

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Vincenzo Sangiovanni (tesserato FCI), visti gli artt. 4.12.1 e 4.12.3 delle vigenti NSA, ha affermato la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli perché non è contestata la circostanza, peraltro adeguatamente provata, che lo stesso abbia preso parte alla competizione del 27 giugno 2015, nonostante stesse scontando la squalifica disposta da questo Tribunale con la decisione n. 163/2014. Per l’effetto il Tribunale ha ritenuto che debba essere accolta la richiesta di irrogazione della sanzione di cui all’art. 4.12.3 delle NSA, disponendo che la squalifica inflitta all’atleta con la decisione n. 163/2014 di due anni, decorra dal 27 giugno 2015 e, altresì, l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a far data dal 27 giugno 2015. Ha condannato infine l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.     

  

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