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Il TNA squalifica Feru, Stella, Rotunno e Santini (ASI) per 4 anni

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Juri Feltrin (tesserato FITRI), dispone l’audizione del Dott. Ernesto Rorai e rinvia l’udienza a data da destinarsi. Dà mandato all’Ufficio di Procura Antidoping di provvedere alla citazione del Dott. Rorai rammentandogli le conseguenze della mancata collaborazione con gli organi della Giustizia Sportiva.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Andreea Loredana Feru (tesserata ASI), visti gli artt. 2.1 e 4.2.1 delle vigenti NSA, le infligge 4 anni di squalifica, a decorrere dal 7 novembre 2016 e con scadenza al 6 settembre 2020, detratto il periodo presofferto. Dispone inoltre l’annullamento del risultato sportivo conseguito in data 29 maggio 2016 e la condanna dell’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Claudio Stella (tesserato ASI), visti gli artt. 2.1 e 4.2.1 delle vigenti NSA, gli infligge 4 anni di squalifica, a decorrere dal 7 novembre 2016 e con scadenza al 6 settembre 2020, detratto il periodo presofferto. Dispone l’annullamento del risultato sportivo conseguito in data 29 maggio 2016 e condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Carmela Rotunno (tesserata ASI), visti gli artt. 2.1 e 4.2.1 delle vigenti NSA, e le infligge 4 anni di squalifica, a decorrere dal 7 novembre 2016 e con scadenza al 6 settembre 2020, detratto il periodo presofferto. Dispone l’annullamento del risultato sportivo conseguito in data 29 maggio 2016 e condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Giorgio Santini (tesserato ASI), visti gli artt. 2.1 e 4.2.1 delle vigenti NSA, gli infligge 4 anni di squalifica, a decorrere dal 7 novembre 2016 e con scadenza al 6 settembre 2020, detratto il periodo presofferto. Dispone l’annullamento del risultato sportivo conseguito in data 29 maggio 2016 e condanna l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.

 

Il dispositivo relativo al caso Cristopher Taylor Wright (tesserato FIP), visto l’art. 29.1 delle NSA, sarà differito ad altra data.

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