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Il TNA squalifica per 4 anni Francesco Corbino, Corrado Rizza, Maria Antonietta De Iorgi (tesserati ASI), Adriano Bungaro (ACSI) e Fabio Galli (AICS)

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico di Francesco Corbino (tesserato ASI), visti gli artt. 2.3 e 4.3 delle vigenti NSA, ha inflitto all'atleta 4 anni di squalifica, a decorrere dal 28 novembre 2016 e con scadenza al  27 novembre 2020. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00. 

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Corrado Rizza (tesserato ASI), visti gli artt. 2.3 e 4.3 delle vigenti NSA, ha inflitto all'atleta 4 anni di squalifica, a decorrere dal 28 novembre 2016 e con scadenza al 27 novembre 2020. Ha condannato altresì l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Maria Antonietta De Iorgi (tesserata ASI), visti gli artt. 2.3 e 4.3 delle vigenti NSA, ha inflitto all'atleta 4 anni di squalifica, a decorrere dal  28 novembre 2016 e con scadenza al 27 novembre 2020. Ha condannato altresì l'atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.

 

Nel procedimento disciplinare a carico di Adriano Bungaro (tesserato ACSI), visti gli artt. 2.1, 4.2.1, 1 delle vigenti NSA, ha inflitto all'atleta 4 anni di squalifica, a decorrere dal 28 novembre 2016 e dedotto il presofferto, con scadenza al 27 settembre 2020. Ha disposto inoltre l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a partire dal 22 maggio 2016 e condannato Bungaro al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.     

 

Nel procedimento disciplinare a carico dell’atleta Fabio Galli (tesserato AICS), visti gli artt. 2.1 e 4.2.1.1 delle vigenti NSA, gli ha inflitto 4 anni di squalifica, a decorrere dal 28 novembre 2016 e dedotto il presofferto con scadenza al 27 settembre 2020 e disposto l’invalidazione dei risultati eventualmente conseguiti a partire dal 26 giugno 2016. Ha condannato l’atleta al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfetariamente in euro 378,00.     

     

     

 

    

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