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ANTIDOPING: Il TNA respinge l'istanza dei difensori del ciclista Riccò relativa alla richiesta di astensione di un membro del Collegio. All'udienza del 19 aprile assente l'atleta ed esclusi auditori, riserva sull'ammissione dei testimoni

Antidoping_big_31.jpgIl Tribunale Nazionale Antidoping, riunito in camera di consiglio vista l’istanza presentata dai difensori dell’atleta Riccardo Riccò, rilevata l’irritualità dell’istanza difensiva tendente - pur non  essendo qualificata come ricusazione - ad ottenere l’astensione di un Componente del TNA per gravi motivi di convenienza nel procedimento a carico di Riccò (udienza dibattimentale in programma il 19 aprile) e rilevato che il Componente in questione, Avv. Silvia Chiappalupi, cui il difensore si è riferito, unico soggetto legittimato a proporre istanza di astensione, ha presentato dichiarazione scritta con la quale ha affermato che non intende astenersi non ravvisando alcuna ragione di convenienza che giustifichi la propria astensione nel procedimento predetto, prende atto di tale dichiarazione, ribadendo la irritualità della istanza difensiva.

Il TNA altresì, in riunione plenaria indetta dal Presidente in virtù del potere conferitogli dal Disciplinare dell’Organizzazione e del Funzionamento del TNA, lette le richieste avanzate o reiterate dai  difensori di Riccardo Riccò, visti i provvedimenti presidenziali già addotti in merito, ha stabilito che:

1)  Le udienze dibattimentali del TNA sono trattate in camera di consiglio, salva diversa, motivata decisione del Collegio. Alle predette udienze possono partecipare le Parti, i Difensori, i Consulenti Tecnici, l’eventuale interprete, i genitori di atleti minorenni. Pertanto non possono essere ammessi  ad assistere all’udienza in esame, i genitori e la convivente dell’atleta Riccardo Riccò, Riccò Rubino, Zini Elisabetta e Vania Rossi, tanto più che gli stessi Difensori ne hanno chiesto l’audizione come testimoni;

2)  Tutte le fasi dell’udienza saranno registrate e le registrazioni saranno trascritte con il normale procedimento; 3)  Il Collegio si riserva ogni decisione in merito all’audizione come teste del Prof. Stacca, così come in ordine all’audizione di tutti gli altri soggetti elencati nella lista allegata alla memoria difensiva del 23 gennaio 2012; 4)  Il Collegio prende atto che l’incolpato non sarà presente all’udienza dibattimentale del 19 aprile.

Roma, 16 aprile 2012 

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