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ANTIDOPING: Il TNA respinge il ricorso di Iacopo Chiatellino contro la FIGC. Comunicazioni sul caso Daniele Fratalocchi, quattro anni a un non tesserato

6-ANTIDOPINGIl TNA, vista l’istanza di sospensione della sanzione disciplinare, ex art. 10.5.3 del Codice WADA, avanzata dall’atleta Daniele Fratalocchi in ordine al procedimento disciplinare che lo rigarda; ritenuto che manca agli atti l’acquisizione, da parte della Procura Antidoping, dell’approvazione della WADA e della Federazione Internazionale competente; dispone che la Procura Antidoping acquisisca la predetta approvazione da parte della WADA e della Federazione Internazionale competente, visto anche il parere favorevole sulla sospensione espressa oggi in udienza dalla stessa Procura. Riserva la fissazione di nuova udienza al momento del ricevimento di tali atti.

Il Tribunale Nazionale Antidoping altresì, nel procedimento disciplinare a carico di Iacopo Chiatellino, visti gli artt. 2.3 e 10.3 del Codice WADA, rigetta l’appello proposto dall’atleta e conferma la sentenza della FIGC. Condanna altresì il Chiatellino al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 400,00. (quattrocento). Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alla Federazione Internazionale di riferimento, alla FIGC e alla Società di appartenennza all’epoca dei fatti.

Il TNA infine, nel procedimento disciplinare a carico di Graziano Tavella, soggetto non tesserato, visti gli artt. 2.8 e 10.3.2 del Codice WADA e l’art. 6 delle NSA, afferma la responsabilità dello stesso in ordine all’addebito ascrittogli e gli infligge la sanzione della inibizione per 4 anni, con decorrenza dal 31/07/2013 e scadenza al 30/07/2017. Condanna lo stesso al pagamento delle spese del procedimento quantificate forfettariamente in euro 400,00 (quattrocento). Dispone che la presente decisione sia comunicata all’interessato, all’UPA, alla WADA, alle FSN, alle DSA e agli EPS.

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