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Respinto il ricorso di Sandy Erasmo Patrone (FIBS) contro la sospensione cautelare

La prima sezione del TNA, in merito al ricorso dell'atleta Sandy Erasmo Patrone (FIBS), avverso il provvedimento di sospensione cautelare del 28 luglio 2014, emesso dalla seconda sezione del TNA, all'esito della camera di consiglio, nonché alla fissazione delle controanalisi per il 12 agosto 2014, come da comunicazione della IBAF, vista la richiesta delle contronalisi inoltrata il 28 luglio, ritenuto che la sospensione cautelare costituisce una fase prodromica alla procedura di verifica della positività riscontrata con le analisi, che si esaurisce anche con l'esito dei risultati delle controanalisi e ritenuto che in tema di fumus l'atleta non ha portato elementi sufficienti in ordine alla positività alla sostanza a lui riscontrata, rectius ad una apparente motivazione in ordine alla sostanza rinvenuta in sede di analisi, respinge il ricorso e conferma la sospensione cautelare. Ha condannato l'atleta al pagamento delle spese quantificate in 600 euro e ha disposto che la decisione venga comunicata all'atleta, alla Procura Antidoping, alla WADA e alla società di appartenenza, oltre che alla IBAF e alla FIBS.

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