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Dispositivo del TNA sul caso Di Marco

La Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, a seguito dell’istanza presentata dal sig. Giancarlo Di Marco in data 27 novembre 2014, integrata con una successiva istanza presentata il 17 febbraio 2015, ha emesso un dispositivo in cui:

“A) Dichiara la propria incompetenza a provvedere sull’istanza di sospensione della squalifica, presentata ai sensi degli articoli 4.5.3 e 11 delle previgenti NSA, perché – allo stato - la decisione di questa Sezione n. 65/2014 risulta passata ingiudicato, in quanto notificata in data 5 novembre 2014 e non appellata, e l’articolo 11 dispone che la possibilità di ottenere la sospensione della sanzione sia subordinata al fatto che la decisione non sia ancora passata in giudicato, sicchè in caso contrario si rende necessario acquisire il parere della WADA e della Federazione Internazionale competente;

B)Rigetta l’istanza di sospensione motivata con riferimento al combinato disposto dagli art. 25.3 del codice WADA e 44 delle NSA, perché le vigenti NSA non prevedono la possibilità di revisione della sanzione con decisione passata in giudicato per i casi di parziale abolizione della norma sanzionatoria, come quello verificatosi (secondo la giurisprudenza dei questa sezione) nella successione tra l’art, 3.2 delle previdenti NSA e l’art. 2.1 delle vigenti NSA;

C)Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Antidoping ai fini dell’acquisizione del parere della Wada sull’istanza proposta ai sensi degli articoli 4.5.3 e 11 delle previgenti NSA.”

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