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A.S.D. Città di Campagna 1919 ricorre contro FIGC e LND per decisione CSAT C.R. Campania che ha confermato omologazione risultato gara con A.S.D. Pol. Rocchese -Campionato Promozione - Gir. D

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Città di Campagna 1919 contro la A.S.D. Pol. Rocchese e la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del CGS CONI, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Campania FIGC-LND, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 43/CSAT del 3 aprile 2025, riferita al dispositivo pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 41/CSAT del 28 marzo 2025, con la quale, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, è stata confermata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 32/GST del 25 marzo 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara A.S.D. Pol. Rocchese - A.S.D. Città di Campagna 1919 con il punteggio di 0-0.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della partita A.S.D. Pol. Rocchese - A.S.D. Città di Campagna 1919, disputata in data 23 marzo 2025 e valida per il Campionato di Promozione Campano, Girone D, in ordine all'impiego, tra le fila della A.S.D. Pol. Rocchese, del calciatore Ciro De Luca, in posizione asseritamente irregolare di tesseramento.

La ricorrente, A.S.D. Città di Campagna 1919, chiede al Collegio di Garanzia, riconosciute la validità e la fondatezza delle ragioni enunciate in narrativa:

- in via preliminare e d'urgenza, di ordinare la sospensione dei Play Off del Girone D del Campionato Regionale di Promozione Campano, così come già fissati per il 27 aprile 2025, posti a fondamento della richiesta di abbreviazione dei termini procedurali;

- in via principale:

A) di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del CGS CONI, della decisione della CSAT presso il C.R. Campania GIGC - LND, pubblicata, quanto al dispositivo, con C.U. n. 41/CSAT del 28 marzo 2025, e quanto alle successive motivazioni, con C.U. n. 43 del 3 aprile 2025, reiettiva del suo reclamo avverso la decisione GST presso il medesimo C.R. Campania FIGC - LND, pubblicata con C.U. n. 32/GST del 25 marzo 2025, con cui è stato omologato il risultato della gara del 23 marzo 2025, A.S.D. Pol. Rocchese - A.S.D. Città di Campagna 1919, con il punteggio di 0-0 (anch'essa impugnata);

B) per l'effetto, di annullare e/o riformare, altresì, per quanto occorre, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari, contestuali e/o successivi (qualora esistenti ed incogniti) alla pronuncia medesima.

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