Arcieri, rappresentante p.t. Pallacanestro Trieste, ricorre contro decisione CSA FIP che ha squalificato campo di gioco della società per 2 giornate
il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Michael Anthony Arcieri, rappresentante legale della società Pallacanestro Trieste 2004, contro la Federazione Italiana Pallacanestro (FIP) per l’annullamento, previa concessione di misura cautelare inaudita altera parte, ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva, del Comunicato Ufficiale n. 766 del 28 aprile 2025, n. 22 della Corte Sportiva di Appello della Federazione Italiana Pallacanestro, pubblicato in data 6 maggio 2025, con il quale è stato respinto il reclamo proposto avverso la sanzione della squalifica per 2 giornate del campo di gioco della Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l., come deciso dal Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Comunicato Ufficiale n. 731, d.d. 22 aprile 2025, gara 213.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara tra Pallacanestro Trieste e Aquila Basket Trento, disputatasi in data 19 aprile 2025, quando, nel corso dell’ultimo quarto di gioco, si sono verificate offese, collettive e frequenti, nei confronti degli arbitri, lancio di oggetti non contundenti (palle e aeroplanini di carta, bottigliette di plastica vuote) e contundenti (monete, bottigliette piene d'acqua), collettive e frequenti, con temporanea sospensione della gara.
Il ricorrente, sig. Michael Anthony Arcieri, chiede al Collegio di Garanzia:
- di sospendere, in via cautelare, inaudita altera parte, ex art. 57, comma 2, lett. d), del Codice di Giustizia Coni, la decisione impugnata della Corte Sportiva d’Appello, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla Pallacanestro Trieste 2004 S.r.l. avverso le sanzioni disciplinari irrogate dal Giudice Sportivo Nazionale della Federazione Italiana Pallacanestro, Comunicato Ufficiale n. 731, d.d. 22 aprile 2025, gara 213, con la conseguente sospensione della giornata di squalifica del campo ancora da scontare.
- in via principale - previa riqualificazione dei fatti, ai sensi degli artt. 27,10 lett. b e d) e art. 27,12 R.G. - di annullare la pronuncia della Corte Sportiva d’Appello della Federazione Italiana Pallacanestro, ivi impugnata.