Clara Campese ricorre contro la sospensione per 150 giorni e l'ammenda di € 5.000,00 comminate dalla CFA FISE
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla sig.ra Clara Campese nei confronti della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) e della Procura Federale FISE avverso e per la riforma integrale della decisione della Corte Federale d’Appello FISE, nel procedimento R.G. Trib. Fed. – C.A.F. n. 13/2025 (P.A. n. 44/2024), comunicata, comprensiva di motivazioni, in data 17 dicembre 2025, con la quale, nel respingere il reclamo proposto dalla ricorrente, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FISE, pubblicata in data 19 settembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico della sig.ra Clara Campese, la sanzione della sospensione, ex art. 6.1, nn. IV, VI, VIII, IX, XI, Regolamento di Giustizia FISE, per 150 giorni, oltre all’ammenda, ex art. 6.1, n. III, Regolamento di Giustizia FISE, nella misura di € 5.000,00.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale FISE, a carico della sig.ra Clara Campese, con atto del 16 aprile 2025, per rispondere della violazione dell'art. 1.2 del Regolamento di Giustizia FISE, dell'art. 1, comma 1, del Codice di Comportamento Sportivo, nonché dell'art. 10, comma 1, dello Statuto FISE, anche in combinato disposto con il Regolamento Generale FISE [Libro II Norme di Amministrazione e Contabilità (artt. 126 e ss.) e Libro III Regolamento Rimborsi Trasferte e Indennità (artt. 171 e ss.)] vigente all’epoca dei fatti contestati, in ordine alle asserite irregolarità amministrative e gestionali nella conduzione del Comitato Regionale FISE Veneto.
La ricorrente, sig.ra Clara Campese, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, previo accoglimento del ricorso, di annullare e riformare integralmente la decisione della CFA FISE del 17 dicembre 2025, emessa nel procedimento R.G. Trib. Fed. – C.A.F. n. 13/2025 (P.A. n. 44/2024), e, per l’effetto, di rigettare il deferimento della Procura Federale e di proscioglierla da ogni addebito disciplinare per i motivi esposti in narrativa;
- in via subordinata, sempre previo accoglimento del ricorso, di annullare la decisione impugnata per i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di rinviare la causa alla CFA FISE per nuovo esame e assunzione dei mezzi di prova, enunciando il principio al quale il Giudice del rinvio, in diversa composizione, dovrà attenersi.