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Doppio ricorso dalla Società Cosenza Calcio contro decisioni CFA /FIGC

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto due distinti ricorsi presentati dalla Società Cosenza Calcio S.r.l. avverso, rispettivamente, le decisioni n. 0039/CFA-2024-2025 e n. 0040/CFA-2024-2025, rese, in data 21 ottobre 2024, dalla Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, della FIGC.

 

- Il primo ricorso ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0039/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0033/CFA/2024- 2025, con la quale è stato respinto il reclamo promosso dalla suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0045/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0028/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l..

 

La vicenda trae origine dal deferimento n. 2837/114pf24-25/GC/blp del 31 luglio 2024, spiccato dalla Procura Federale FIGC, a carico, tra gli altri, della Società Cosenza Calcio S.r.l., per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, nonché, a titolo di responsabilità propria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A, in ordine ai ritardati adempimenti previsti dal suddetto Comunicato Ufficiale.

La Società ricorrente, Cosenza Calcio S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di accogliere il presente ricorso e, per l’effetto, di annullare la decisione n. 39/CFA-2024-2025, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, pubblicata in data 21 ottobre 2024, resa nell’ambito del reclamo di cui al Registro procedimenti n. 0033/CFA/2024-2025, senza rinvio;

- ovvero, nel caso di accoglimento con rinvio, di enunciare il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

 

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- Il secondo ricorso ha ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale d’Appello, Sezioni Unite, FIGC n. 0040/CFA-2024-2025, depositata in data 21 ottobre 2024, resa nel procedimento di cui al Registro n. 0032/CFA/2024-2025, con la quale è stato respinto il reclamo della suddetta ricorrente, nella parte in cui ha confermato la decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, FIGC n. 0044/TFNSD/2024-2025, depositata il 6 settembre 2024, resa nell’ambito del procedimento di cui al Registro n. 0027/TFNSD/2024-2025, con cui sono stati inflitti due punti di penalizzazione ed € 5.000,00 di ammenda alla Società Cosenza S.r.l..

 

La vicenda trae origine dal deferimento n. 2829/113pf24-25/GC/blp del 31 luglio 2024, spiccato dalla Procura Federale FIGC, a carico, tra gli altri, della Società Cosenza Calcio S.r.l., per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per gli atti e i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante, nonché, a titolo di responsabilità propria, ai sensi del Comunicato Ufficiale n. 140/A del 21 dicembre 2023, titolo I) par. IX), lett. A, in ordine ai ritardati adempimenti previsti dal suddetto Comunicato Ufficiale.

La Società ricorrente, Cosenza Calcio S.r.l., chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di annullare la decisione n. 40/CFA-2024-2025, della Corte Federale di Appello, Sezioni Unite, FIGC, pubblicata in data 21 ottobre 2024, resa nell’ambito del reclamo di cui al Registro procedimenti n. 0032/CFA/2024-2025, senza rinvio;


- ovvero, nel caso di accoglimento con rinvio, di enunciare il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.

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