Hellas Verona F.C. S.p.A. ricorre contro LNPB avverso adozione meccanismo dell 'solidarietà retrocesse'
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso da parte della società Hellas Verona F.C. S.p.A. contro la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avverso la validità, per la declaratoria di nullità/annullamento/nullità/invalidità e/o illegittimità, ed in ogni caso per la privazione degli effetti di quanto previsto dall’art 3 del Capo I e dall’art. 7 del Capo II del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B (“LNPB”) e delle relative deliberazioni che hanno introdotto dette previsioni, nonché di tutti gli atti e provvedimenti alla stessa antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente, con i quali è stato previsto, introdotto e regolamentato il meccanismo della c.d. solidarietà retrocesse.
La ricorrente - Hellas Verona F.C. S.p.A. – chiede al Collegio di Garanzia:
-in via preliminare, in accoglimento del presente ricorso, di sospendere gli effetti delle disposizioni impugnate (art. 3 del Capo I ed art. 7 del Capo II del Codice di Autoregolamentazione della LNPB), inaudita altera parte, o in subordine, previa instaurazione del contraddittorio sul punto;
- nel merito, ed in via principale, in accoglimento del presente ricorso, di accertare e dichiarare l'invalidità e/o l'illegittimità delle disposizioni impugnate (art. 3 del Capo I ed art. 7 del Capo II del Codice di Autoregolamentazione della LNPB), e, per l’effetto, di disporre la nullità e/o l'annullamento e/o la revoca ed in ogni caso privare di effetti le dette disposizioni impugnate e tutti gli atti alle stesse prodromici e/o consequenziali.