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L'A.S.D. Morazzone ricorre contro la CFA FIGC che ha confermato la decisione di primo grado sulla rideterminazione dell’organico del Campionato Regionale Under 15 S.S. 2026/2027 a 63 squadre - C.R. Lombardia FIGC-LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Morazzone contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND e, per conoscenza, la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Generale dello Sport presso il CONI per l'integrale riforma della decisione della Corte Federale di Appello Nazionale della FIGC n. 0041/CFA-2026-2027 (Registro procedimenti n. 0023/CFA/2026-2027), emessa in data 21 settembre 2026 e notificata in pari data, con la quale è stato respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia FIGC-LND, di cui al C.U. n. 19 del 1° settembre 2026, reiettiva del ricorso proposto dalla A.S.D. Morazzone avverso la delibera del predetto C.R.L., di cui al C.U. n. 12 del 15 agosto 2026 (punto 3.2.4.), nella parte in cui il Comitato Regionale ha preso atto della rinuncia della società A.S.D. Union Villa Cassano e ha rideterminato l’organico del Campionato Regionale Under 15, s.s. 2026/2027, a n. 63 squadre, anziché procedere al completamento dello stesso mediante ripescaggio.

La ricorrente, A.S.D. Morazzone, chiede al Collegio di Garanzia:

- in via principale e nel merito, in accoglimento del ricorso, ritenendo la motivazione illogica, illegittima e contraddittoria, di annullare la decisione impugnata ed i provvedimenti annessi e connessi e di essere ammessa nel Girone C del Campionato Regionale Under 15 presso il Comitato Regionale Lombardia a completamento dello stesso o, comunque, di essere ammessa al Campionato Regionale Under15, lasciando all’ente competente la determinazione del Girone in cui posizionarla;

- in via subordinata, qualora il Collegio ritenga non rientrante nei suoi specifici poteri la sua ammissione diretta nel Campionato Regionale di categoria, comunque di annullare le decisioni impugnate e, per l’effetto, di rimandare gli atti all’ente federale C.R. Lombardia per la sua ammissione attraverso una nuova e diversa organizzazione e formulazione dei Gironi del Campionato Regionale Under 15, ritenendo legittima la sua aspettativa ad essere ammessa alla stessa manifestazione.

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