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La Real Putignano SSD ricorre contro la CSAT C.R. FIGC-LND Puglia per la sconfitta a tavolino nella gara con l'ASD Città di Carovigno 1949

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Real Putignano Società Sportiva Dilettantistica a Responsabilità Limitata (già A.S.D. Real Putignano) contro la Associazione Sportiva Dilettantistica Città di Carovigno 1949 avverso la decisione emessa dalla Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Puglia FIGC-LND, depositata in data 30 ottobre 2025 e pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 97 del 30 ottobre 2025, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 76 del 7 ottobre 2025 (che, in ordine alla gara A.S.D. Città di Carovigno 1949 - A.S.D. Real Putignano del 14 settembre 2025, ha respinto il ricorso proposto dalla A.S.D. Città di Carovigno 1949 e confermato il risultato di 2 a 1 in favore della società ASD Real Putignano), è stata comminata, a carico della società A.S.D. Real Putignano, la sanzione della perdita della suddetta gara con il risultato di 0-3 in favore della società A.S.D. Città di Carovigno 1949.

La vicenda trae origine dai fatti occorsi in occasione della gara A.S.D. Città di Carovigno 1949 - A.S.D. Real Putignano, valevole per il campionato di Promozione Puglia, Girone B, disputata il giorno 14 settembre 2025, in ordine all’utilizzo in gara, da parte della ASD Real Putignano, del calciatore Vito Christian Laterza, in asserita posizione irregolare in quanto in corso di squalifica.

La ricorrente, Real Putignano SSD a r.l. (già A.S.D. Real Putignano), chiede al Collegio di Garanzia:

- di accogliere il ricorso, di revocare, in ogni sua parte, la decisione della CSAT presso il C.R. Puglia FIGC-LND, pubblicata nel C.U. n. 97 del 30 ottobre 2025, concernente la gara disputata il giorno 14 settembre 2025, nel campionato di Promozione Pugliese, Girone B, tra A.S.D. Città di Carovigno e A.S.D. Real Putignano e, per gli effetti, di annullare la sanzione della perdita della partita a tavolino;

- in subordine, previa enunciazione dei principi di diritto che verranno stabiliti dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva competente.

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