Lega Pallavolo Serie A femminile ricorre contro FIPAV e CONI avverso decisione CFA FIPAV per declaratoria illegittimità delle modifiche Statuto FIPAV
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato dalla Lega Pallavolo Serie A Femminile contro la Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), l'Assemblea della FIPAV, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la Giunta Nazionale del CONI e nei confronti della Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Corte Federale di Appello presso la FIPAV e il Tribunale Federale presso la FIPAV, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIPAV, di cui al C.U. n. 3 del 26 giugno 2025, con la quale è stato respinto il reclamo proposto dalla suddetta ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione del Tribunale Federale FIPAV, emanata con Comunicato Ufficiale n. 84 del 13 maggio 2025, (anche essa oggetto della presente impugnazione), con cui è stato respinto il ricorso proposto dalla Lega avverso le modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV; nonché per la declaratoria di illegittimità delle suddette modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all’art. 71, comma 3, e all’aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^ Assemblea Generale della FIPAV in data 22 febbraio 2025, con integrazioni apportate con delibera Presidenziale n. 33 del 11 marzo 2025; nonché di ogni ulteriore atto, ad esso presupposto o conseguente, e, in particolare, della Delibera n. 66, emanata dalla Giunta Nazionale del CONI in data 14 marzo 2025, di approvazione delle modifiche apportate allo Statuto della Federazione, nonché della richiamata delibera Presidenziale n. 33 del 11 marzo 2025, con le quali la FIPAV ha modificato il precedente dato testuale dell’art. 65 del proprio Statuto; nonché a scopo meramente cautelativo, anche della Decisione emanata dalla Corte Federale di Appello FIPAV, con Comunicato Ufficiale n. 10 del 1° luglio 2025, che ha respinto l'autonomo appello presentato dal dott. Fumagalli.
La ricorrente, Lega Pallavolo Serie A Femminile, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del ricorso:
- in via preliminare: 1) di valutare la sussistenza o meno della sua legittimazione ad adire la Giustizia Federale e Sportiva; 2) di accertare, comunque, la sussistenza di una “situazione giuridicamente protetta” in capo ad essa, con riferimento alla impugnazione delle modifiche statutarie, con le quali è stato sottratto alla stessa il titolo-diritto di organizzazione del Campionato e imposto l’obbligo di tesseramento dei propri Consiglieri di Amministrazione;
- in via sostanziale, laddove ritenga la sussistenza della sua legittimazione ad adire la Giustizia Federale e Sportiva, di annullare tutti i provvedimenti impugnati nei due gradi di Giustizia Federale e di accertare l’illegittimità delle modifiche apportate allo Statuto Federale della FIPAV, in particolare all’art. 71, comma 3, e all’aggiunta del comma 6 dello stesso, approvate dalla 47^ Assemblea Generale della FIPAV in sede di votazione in data 22 febbraio 2025, con integrazioni apportate con delibera Presidenziale n. 33 del 11 marzo 2025, - con le quali, in primo luogo, la Federazione le ha sottratto il proprio potere-diritto di organizzazione del Campionato di Serie A Femminile e lo ha subordinato alla sottoscrizione di una convenzione con la stessa Federazione e, in secondo luogo, ha imposto un obbligo di tesseramento a tutti i consiglieri della Lega stessa - disponendone il relativo annullamento;
- in via cautelare, chiede al Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, ai sensi dell’art. 60, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, di disporre la riduzione dei termini alla metà e la immediata fissazione di una udienza in tempi quanto più celeri possibile.