Luigi Martelli ricorre, quale esercente potestà genitoriale, per decisione CSAT CR Umbria che ha squalificato T.M.
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luigi Martelli, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND del 27 marzo 2025, pubblicata in pari data con il C.U. n. 178, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo FIGC-LND presso il medesimo Comitato Regionale, adottata ai sensi dell’art. 35, comma 7, CGS con il C.U. n. 49 del 6 marzo 2025 (che aveva irrogato, a carico del sig. T.M., la squalifica fino al 30 settembre 2029), è stata comminata, a carico del predetto sig. T.M., la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2028.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi al termine della gara Cannara - S. Sabina del 1° marzo 2025, valevole per il Campionato Allievi Regionali Under 16, Girone B, in ordine alla condotta tenuta dal calciatore T.M. nei confronti dell'arbitro.
Il ricorrente, sig. Luigi Martelli, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza per vizio di legge e violazione del diritto di difesa;
- in subordine, di dichiarare il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all’aggravamento e all’omessa considerazione di plurime circostanze attenuanti, e, per l’effetto, posto che non vi è necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, di pronunciare sentenza volta a riformare la decisione della Corte Territoriale, applicando la sanzione prevista dalla fattispecie immediatamente meno grave o in alternativa la squalifica di 1 anno o quella diversa al minimo di giustizia, con decurtazione della pena già espiata;
- In subordine, e all’esito di un eventuale giudizio di equivalenza delle circostanze, di riformare la decisione della Corte Territoriale, applicando la squalifica di anni 2, di cui al comma 2 dell’art. 35, con decurtazione della pena già espiata.