Niccolò Marini ricorre contro FIGC e PF FIGC per squalifica di 10 giornate decisa da CFA FIGC
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Niccolò Marini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché nei confronti della Procura Federale della FIGC, avente ad oggetto l'impugnazione, in parte qua, della decisione della Corte Federale di Appello della FIGC n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025, completa di motivazioni che, in accoglimento del reclamo interposto dalla Procura Federale interregionale, ha integralmente riformato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 42 del 12 dicembre 2024 (che aveva dichiarato improcedibile il deferimento della medesima Procura) e ha irrogato, a carico del sig. Niccolò Marini, la sanzione della squalifica di 10 giornate di gara, nonché, a carico della A.S. D. Barberino Tavarnelle, l’ammenda di € 1.000,00 per responsabilità oggettiva.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dalla Procura Federale, a carico, tra gli altri, del sig. Niccolò Marini, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, CGS, in ordine alla condotta asseritamente tenuta dal suddetto ricorrente nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, al termine della gara U.S.D. Cerbaia - A.S.D. Barberino Tavarnelle del 6 aprile 2024.
Il ricorrente, sig. Niccolò Marini, chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via preliminare, in accoglimento dell’istanza, di sospendere, anche inaudita altera parte, la provvisoria esecutività della decisione della Corte Federale di Appello c/o FIGC, completa di motivazioni, n. 0082/CFA (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025) del 22 gennaio 2025;
- in via principale, di annullare/revocare la decisione de qua, previo accertamento dell’improcedibilità/inammissibilità dell’azione disciplinare radicata dalla Procura Federale;
- in via subordinata, di annullare/revocare la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC n. 0082/CFA del 22 gennaio 2025 (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025), completa di motivazioni e, per l’effetto, di annullare la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara o, previa enunciazione dei principi di diritto che verranno stabiliti, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia sportiva competente;
- in via ulteriormente subordinata, di annullare/revocare in parte qua la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC n. 0082/CFA del 22 gennaio 2025 (Registro procedimenti 0077/CFA/2024-2025), completa di motivazioni e, per l’effetto, di ridurre, per quanto di giustizia, la sanzione della squalifica per 10 giornate di gara o, previa enunciazione del principio di diritto, di disporre il rinvio all’Organo di giustizia competente per la rideterminazione in melius della sanzione.