Saimon Conti ricorre contro l'inammissibilità del reclamo, disposta dal CFA FIV, avverso la sospensione di 14 mesi comminata dal TFN
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Saimon Conti nei confronti della Federazione Italiana Vela (FIV) avverso e per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FIV n. 2/2025 del 3 dicembre 2025, depositata e pubblicata il 4 dicembre 2025, con la quale è stato dichiarato inammissibile il reclamo presentato dal suddetto ricorrente avverso la decisione del Tribunale Federale FIV n. 8/2025, depositata il 26 settembre 2025, con cui è stata irrogata, a carico dello stesso sig. Saimon Conti, la sanzione di mesi 14 di sospensione; nonché avverso e per l'annullamento della decisione del Tribunale Federale n. 8/2025.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato, nei confronti del sig. Saimon Conti, dalla Procura Federale della FIV, per rispondere della violazione del principio di lealtà e correttezza (art. 61 Regolamento di Giustizia), della violazione del Codice Etico del CONI e della Federazione, della violazione del dovere di corrispondere alle richieste di un Organo di giustizia (art. 60 RdG), con le aggravanti di cui agli artt. 67.3, 68.1.d e 68.1.f del RdG.
Il ricorrente, sig. Saimon Conti, chiede al Collegio di Garanzia, per tutte le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento del ricorso:
- di dichiarare la nullità della decisione n. 2/2025 del 3 dicembre 2025 pronunciata dalla CFA FIV, depositata e pubblicata il 4 dicembre 2025, con ogni consequenziale decisione anche in punto di fatto;
- in ogni caso, in accoglimento dei motivi esposti in narrativa, di assolverlo dalla sanzione disciplinare a lui contestata, in quanto infondata in fatto ed in diritto.