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Sentenza Corte di Cassazione n. 26864/2026 sui redditi da lavoro sportivo percepiti da soggetti pensionati “Quota 100”

Dipartimento Lavoro Sportivo e Fiscalità

La Corte di Cassazione con sentenza n. 26864/2026 pubblicata il 14 ottobre 2026 ha sancito un importante principio per i soggetti pensionati “quota 100” prevedendo che “Il divieto di cumulo tra la pensione quota 100 e i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui, di cui all’art. 14, comma 3, D.L. n. 4 del 2019, va inteso nel senso che il pensionato non può godere, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia di due trattamenti, pensionistico e derivante dal lavoro.

La violazione del divieto determina la privazione della pensione in misura corrispondente all’entità del reddito da lavoro realizzato, attraverso lo scomputo, dal complessivo trattamento pensionistico riferito cioè all’intero orizzonte temporale fissato dalla disposizione, di una soma pari al guadagno percepito”. Tale principio ristabilisce un criterio di equilibrio giuridico e sostanziale tra le disposizioni dell’art. 14 del D.L. 4/2019 e l’interpretazione della norma adottata dall’INPS.

In questi anni, i soggetti pensionati “quota 100” che avevano sottoscritto contratti di lavoro sportivo nella forma di collaborazione coordinata e continuativa hanno ricevuto dall’INPS non solo la revoca della pensione, ma anche la richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di pensione.

Con tale interpretazione autentica della norma, invece, la Corte di Cassazione, ha considerato illegittima la revoca della pensione e la conseguente richiesta di restituzione delle somme percepite a titolo di pensione da parte dell’INPS, delimitando l’importo da restituire alla sola somma percepita dal pensionato per redditi derivanti da contratti di lavoro sportivo. Dal tenore della disposizione emerge inoltre che tale principio è applicabile anche nel caso di redditi superiori alla soglia di euro 5.000 prevista per i casi di lavoro autonomo occasionale. 


 La sentenza n. 26864/2026 

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