Calogero Massimiliano Scibetta ricorre contro la FIPAV

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato da Calogero Massimiliano Scibetta (all’epoca dei fatti presidente del CT Fipav Akranis) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIPAV, emessa con Comunicato Ufficiale n. 8 del 2 dicembre 2019, affisso e comunicato a mezzo PEC in pari data, con cui, in parziale riforma della decisione del Tribunale Federale FIPAV, è stata applicata, a carico del suddetto ricorrente, la sospensione da ogni attività federale per 16 mesi, in luogo della sanzione della sospensione da ogni attività federale per 18 mesi, inflitta dal giudice di primo grado endofederale, per le contestazioni di cui al capo A, B e D dell’atto di deferimento del 2 agosto 2019, in relazione al procedimento disciplinare REG 104/2018-19, in merito alle violazioni degli artt. 1, 21 e 50 Statuto FIPAV, degli artt. 1 e 74 Reg. Giur. e dell’art. 14 RAT e delle Norme Generali Campionati Regionali e Territoriali 2018/2019, in applicazione della Delibera del C.F. 16/6/2012.

 

 

Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di dichiarare ammissibili e fondati i motivi di ricorso e, per l'effetto, in accoglimento dei medesimi e in riforma della sentenza impugnata, di riformare la sentenza medesima, rinviando, se del caso, alla medesima Corte Federale d'Appello per i provvedimenti conseguenziali, ovvero decidendo la causa nel merito, ai sensi dell'art. 12 bis, comma 3, dello Statuto CONI, ove non fosse ritenuto necessario lo svolgimento di ulteriori accertamenti di fatto, accogliendo le conclusioni di merito rassegnate nel ricorso e rideterminando la sanzione disciplinare alla luce delle attenuanti e delle aggravanti correttamente applicabili e, per l’effetto, emettendo la sanzione pari al minimo edittale.