Parere del Collegio di Garanzia n.6, anno 2019 "Le forme di comunicazione idonee al raggiungimento dello scopo"

Titolo

Le forme di comunicazione idonee al raggiungimento dello scopo.

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Parere del Collegio di Garanzia – Sezione Consultiva (Parere n. 6 – Anno 2019, del 5.7.2019 e depositato il 11.11.2019)

Massima

Tutti gli atti del procedimento devono essere comunicati agli affiliati e alle società sportive a mezzo di Posta Elettronica Certificata. L’adozione di mezzi di comunicazione diversi da questi comportano la nullità della notificazione, sanabile solo da comportamenti concludenti del destinatario.

Keywords

Comunicazioni; procedimento; comportamenti concludenti.

Commento

La sezione consultiva del Collegio di Garanzia del Coni è stata interpellata dal Segretario Generale del CONI, dott. Carlo Mornati, a fornire il proprio parere in ordine ai seguenti punti: 1) Quali sono le forme di notificazione idonee per la comunicazione degli atti di un procedimento sportivo e quali di queste sono qualificabili come “prima comunicazione”; 2) Quali condotte possono sanare le eventuali nullità delle notificazioni; 3) In attesa dell’entrata in vigore del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva, che subordina l’affiliazione di una società sportiva all’adozione di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, in quali forme devono essere eseguite le comunicazioni procedurali e quali conseguenze comporta l’omessa comunicazione dell’indirizzo di Posta elettronica certificata.

La questione è stata portata all’attenzione del dott. Carlo Mornati dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), ma ha portata generale, in quanto le norme di riferimento sono contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

Prima di esaminare il parere rilasciato dal Collegio, infatti, è bene ricordare che l’articolo 11 del Codice di cui sopra sancisce che “tutti gli atti del procedimento sono comunicati a mezzo di Posta Elettronica Certificata” e che “la prima comunicazione può essere fatta in qualunque forma idonea al raggiungimento dello scopo”.

Sulla scorta di ciò, il Collegio rispondeva ai quesiti chiarendo in primis che per “prima comunicazione” è da intendersi il primo atto con cui viene edotto il destinatario dell’apertura del procedimento a suo carico e, in secondo luogo, che la comunicazione a semplice mezzo mail, seppur indicato dallo stesso destinatario, non soddisfa il requisito di “idoneità allo scopo” cui fa riferimento il testo normativo. In assenza di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata, continuava il Collegio, la forma di comunicazione più idonea rimane la raccomandata. Il non rispetto dei sopraindicati requisiti di forma risulta tuttavia sanabile, a detta del Collegio, qualora il destinatario adotti dei comportamenti concludenti che denotino, senza il minimo margine di dubbio, che questi ha effettivamente avuto notizia del contenuto della comunicazione, per esempio costituendosi tempestivamente in giudizio.

Il Collegio chiariva poi che, nell’attesa dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative derivanti dalla deliberazione n. 1590 del 9 aprile 2018, il mezzo di comunicazione idoneo è la Posta Elettronica Certificata o, in mancanza, la raccomandata.

Passando ora ad analizzare i contenuti del parere espresso dall’organo collegiale da un punto di vista logico-giuridico, appare ragionevole sottolineare la ratio alla base delle interpretazioni normative offerte, prima su tutte quella riferita allo “scopo utile” che la forma in cui viene notificata la comunicazione si prefigge di raggiungere; ovvero che la scelta dei mezzi da preferirsi, a giudizio del Collegio, debba ricadere su quei mezzi che offrano il più alto grado di certezza che la notifica abbia effettivamente raggiunto il destinatario, rendendo lecito supporre, pertanto, che qualora questi volesse contestare di averla ricevuta, si troverebbe gravato dall’onere di dover dare prova della propria contestazione. Viceversa, appunto perché la Posta Elettronica semplice non rientra tra i mezzi indicati dall’organo collegiale, proprio in virtù del fatto che non sembra offrire quel grado di certezza che la comunicazione abbia raggiunto il destinatario, opera la presunzione contraria, ovvero quella secondo cui, perlomeno in assenza di prove contrarie, la comunicazione si considera non perfezionata e di conseguenza nulla.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano