Grumentum Val d'Agri, A.S.D. Città di Anagni, S.S.D. Vigasio, Milano City S.S.D. e S.S.D. Chieti F.C. 1922 ricorrono contro FIGC e LND avverso il C.U. n. 214/A FIGC e il C.U. n. 314/A LND

Collegio di Garanzia

Il Collegio di Garanzia ha ricevuto i seguenti cinque ricorsi:

 

Il primo da parte della A.S.D. Grumentum Val d’Agri contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla A.S.D. Agropoli 1921, alla F.C. Francavilla, A.C. Nardò S.r.l., alla A.S.D. Nocerina 1910, alla A.S.D. Nocerina 1910 e alla S.S.D. Fidelis Andria 2018 S.r.l.) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. 314/A, in particolare nella parte in cui il Consiglio Federale FIGC “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”.

La ricorrente A.S.D. Grumentum Val d’Agri chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale;

- in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di sospendere la delibera FIGC pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020;

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale, pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D, stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio, ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza, ciò in considerazione del quart’ultimo (ipotetico) posto occupato in classifica e del maturato diritto a disputare i play-out;

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società A.S.D. Grumentum Val d’Agri anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

 

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Il secondo ricorso da parte della A.S.D. Città di Anagni Calcio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla Academy Ladispoli U.S.D. S.r.l., alla A.S.D. Pro Calcio Tor Sapienza, alla A.S.D. Polisportiva Calcio Budoni, alla F.C. Aprilia Racing Club S.r.l. e alla S.S.D. Arzachena Academy C.S. S.r.l.) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. n. 314/A, in particolare, nella parte in cui il Consiglio Federale FIGC “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”. 

 

La ricorrente A.S.D. Città di Anagni Calcio chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale;

- in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l’effetto, di sospendere la delibera FIGC pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020;

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D, stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio, ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza, ciò in considerazione del quart’ultimo (ipotetico) posto occupato in classifica e del maturato diritto a disputare i play-out;

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società A.S.D. Città di Anagni Calcio anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

 

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Il terzo ricorso da parte della S.S.D. Vigasio a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla A.S.D. Villafranca, alla A.S.D. San Luigi Calcio, alla Polisportiva Tamai A.S.D. , alla Società Calcio Montebelluna 1919 S.S.D. a r.l. e alla S.S.D. Delta Calcio Porto Tolle S.r.l.) avverso la delibera della FIGC , pubblicata con il C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. n. 314/A, in particolare, nella parte in cui il Consiglio Federale FIGC “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”.

La ricorrente S.S.D. Vigasio a r.l. chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale;

- in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto sospendere la delibera Figc pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020;

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D, stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio, ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza, ciò in considerazione del quart’ultimo (ipotetico) posto occupato in classifica e del maturato diritto a disputare i play-out;

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società S.S.D. Vigasio a r.l. anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

 

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Il quarto ricorso da parte della Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla U.S. Inveruno, alla U.S.D. Dro Alto Garda Calcio, alla U.S.D. Levico Terme, alla Villa Valle A.S.D. a r.l. e alla U.S.D. Caravaggio) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. n. 314/A, in particolare, nella parte in cui il Consiglio Federale FIGC “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34”.

 

La ricorrente Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l. chiede al Collegio di Garanzia:

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale;

- in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto sospendere la delibera Figc pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020;

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020 nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio, ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza, ciò in considerazione del terz’ultimo (ipotetico) posto occupato in classifica e del maturato diritto a disputare i play-out;

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società Milano City B.G. F.C. S.S.D. a r.l. anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.

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Il quinto ricorso da parte della S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) (con notifica anche alla Lega Nazionale Dilettanti (LND), al Dipartimento Interregionale LND, alla S.S.D. Jesina Calcio S.r.l., alla Avezzano Calcio S.S.D. S.r.l., Sangiustese S.S.D. a r.l., alla S.S.D.a r.l. Real Giulianova e alla San Marino Calcio S.r.l. – Cattolica S.M.) avverso la delibera della FIGC, pubblicata con il C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, recepita, in pari data, dalla Lega Nazionale Dilettanti con C.U. n. 314/A, in particolare, nella parte in cui il Consiglio Federale FIGC “ha deliberato nell'esercizio dei poteri attribuiti dall'art. 218, comma 1, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 “.

 

La ricorrente S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l. chiede al Collegio di Garanzia: 

- in via cautelare, anche mediante provvedimento presidenziale, di sospendere il provvedimento impugnato in attesa della decisione collegiale;

- in via istruttoria preliminare, di ordinare l’esibizione dei verbali dei Consigli Direttivi della Lega Nazionale Dilettanti del 22 maggio 2020 e del 11 giugno 2020;

- in via pregiudiziale, di rimettere gli atti alla Corte Costituzionale per l’incostituzionalità dell’art. 218 D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 e/o alla Corte di giustizia UE per la contrarietà del medesimo articolo ai principi dell’Unione e della CEDU, per tutti i motivi esposti in narrativa e per l’effetto sospendere la delibera Figc pubblicata con C.U. 214/A del 10 giugno 2020;

- in via principale, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020 nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare l’assenza di retrocessioni nel Campionato di Serie D stagione sportiva 2019/2020, ovvero ogni altro provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno da codesto Collegio, ivi compreso il totale annullamento del Campionato e la sua conseguente ripetizione;

- in via subordinata, di dichiarare ed accertare l’illegittimità, nullità, invalidità e/o inefficacia della delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. n. 214/A del 10 giugno 2020, nonché di ogni altro provvedimento presupposto, annesso, connesso, collegato e conseguente, in particolare, nella parte in cui prevede che per il Campionato di Serie D 2019/2020 ci siano 4 retrocessioni per ciascuno dei 9 gironi e che per il completamento dell’organico del Campionato di Serie D 2020/2021 si debba tener conto, in ossequio al richiamato principio del merito sportivo, delle Società che hanno ottenuto la migliore posizione secondo la classifica come maturata al momento della disposta interruzione definitiva del Campionato di Eccellenza 2019/2020, tenuto altresì conto del numero delle gare disputate da ogni squadra, e, per l’effetto, di assumere tutti i conseguenti provvedimenti, ivi incluso quello di ordinare alla FIGC di procedere a deliberare la non retrocessione, per la stagione sportiva 2019/2020, dell’odierna ricorrente dal Campionato di Serie D al Campionato di Eccellenza;

- in via ulteriormente subordinata, di ordinare, qualora non possano essere accolte le conclusioni di cui sopra, al Consiglio Federale FIGC ed alla LND di disporre l’ammissione della società S.S.D. Chieti F.C. 1922 a r.l. anche in sovrannumero al campionato di Serie D per la prossima stagione sportiva 2020/2021.