Seconda Sezione: esito sessione udienze odierna

Collegio di Garanzia

La Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. Attilio Zimatore, all’esito della camera di consiglio tenutasi in data odierna, ha assunto le seguenti determinazioni:

 

1) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. n. 48/2019, presentato, in data 7 giugno 2019, dalla società A.S. Lucchese Libertas 1905 s.r.l., nonché dal sig. Carlo Bini, contro la Procura Federale FIGC e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l’annullamento della decisione emessa dalla Corte Federale d’Appello FIGC, pubblicata, con dispositivo, sul C.U. n. 93/CFA del 18 aprile 2019 e, con motivazioni, sul C.U. n. 99/CFA del’8 maggio u.s., che ha confermato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale, pubblicata con C.U. 45/TFN del 18 febbraio 2019, in cui sono state irrogate, a carico del sig. Bini, la sanzione della inibizione di 6 mesi, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 10, comma 3, CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 ed al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019, mentre, a carico della Lucchese Libertas 1905, la penalizzazione di 8 punti in classifica e l’ammenda di € 350.500,00, inflitte a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del CGS e a titolo di responsabilità propria, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del CGS, in relazione al C.U. FIGC n. 59 del 30 agosto 2018 e al C.U. CFA n. 62 del 7 gennaio 2019; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di €2000,00, oltre accessori di legge, in favore di ciascuna parte resistente.  

2) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 55/2019, presentato, in data 9 luglio 2019, da parte del sig. Antonio Aprile avverso la decisione della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), di cui al C.U. n. 118/CFA del 14 giugno 2019, con la quale, nel riformare parzialmente la decisione di primo grado endofederale, assunta con C.U. n. 33/TFN del 30 ottobre 2018 (che aveva irrogato, nei confronti del sig. Aprile, la sanzione dell’inibizione di 3 anni e l’ammenda di € 6.000,00), è stata inflitta, a carico del suddetto ricorrente, l’inibizione per 2 anni e l’ammenda di € 6.000,00, per la violazione dell’art. 1bis, comma 5, CGS - FIGC, in relazione agli artt. 21, commi 2 e 3, NOIF e 19 Statuto FIGC, per avere contribuito con il proprio comportamento alla cattiva gestione ed al dissesto economico-patrimoniale della Società, tali da comportare il fallimento della stessa e la sua mancata iscrizione al Campionato di Lega Pro, con il conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati; nulla per le spese;

3) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 65/2019, presentato, in data 29 luglio 2019, dalla A.S.D. Polisportiva Tirreno nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Lazio, avverso e per l’annullamento della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale del C.R. Lazio del 31 maggio 2019, pubblicata, quanto al dispositivo, sul C.U. FIGC - LND C.R. Lazio n. 443 di pari data e, quanto alle motivazioni, sul C.U. FIGC - LND C.R. Lazio n. 478 del 2 luglio 2019, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso della società reclamante, è stata ridotta fino al 30 settembre 2021 la squalifica a carico del calciatore Mattia Cerreto, originariamente irrogata fino al 31 dicembre 2021, con provvedimento adottato dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Roma (con C.U. n. 169 SGS dell’11 aprile 2019), ed è stata confermata, altresì, l’applicazione delle misure amministrative disposte dalla FIGC con il C.U. n. 104 del 17 dicembre 2014; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di €500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC;

4) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 91/2019, presentato, in data 21 ottobre 2019, dal sig. Silvestro Geraci contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) avverso la decisione assunta dalla Corte Federale d'Appello FIGC, Terza Sezione (pubblicata sul C.U. n. 24 CFA del 27 settembre 2019), che ha respinto il reclamo proposto dal ricorrente contro la sanzione di dieci mesi di squalifica ed € 500,00 di ammenda, inflitta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 78 del 25 giugno 2019 e notificata il 26 giugno 2019, per la violazione degli artt. 1bis, comma 1, e 15, CGS, in relazione all’art. 30, comma 2, dello Statuto Federale, nonché dell’art. 94, comma 1, NOIF e dell’art. 43, comma 2, del Regolamento LND; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di €2000,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC; 

5) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 93/2019, presentato, in data 26 ottobre 2019, dal sig. Domenico Madeo contro la Procura Federale della FIGC, la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), nonché la ASD Alfieri Asti, avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sez. Unite, 11 PFI 18/19 MS/GR/PP, di cui al C.U. n. 023/CFA del 27 settembre 2019, con la quale è stato respinto il ricorso in appello proposto dal ricorrente, riunito a quello proposto dalla ASD Alfieri Asti, avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale C.R. Piemonte e Valle d'Aosta, pubblicata sul C.U. n. 79 del 20 giugno u.s, con la quale è stata inflitta, a carico dello stesso ricorrente, la sanzione dell’inibizione per anni 4, per la violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 7, commi 1 e 2, CGS FIGC; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di €500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC; 

6) ha respinto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 97/2019, presentato, in data 5 novembre 2019, dal sig. Rudy D'Amico contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata e notificata con il C.U. n. 04/CFA del 7 ottobre 2019, che, in reiezione del gravame proposto dal ricorrente, ha confermato la decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale c/o il C.R. Abruzzo FIGC - LND, di cui al C.U. n. n. 10 del 22 agosto 2019, che ha irrogato, a carico del sig. D'Amico, la sanzione dell’inibizione per un anno, per la violazione dell'obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui agli artt. 1 bis, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, in relazione anche agli artt. 7, comma 1, dello Statuto Federale, 39, commi 1 e 5, e 61, commi 1 e 5, delle NOIF; ha, altresì, disposto che le spese seguano la soccombenza, liquidate nella misura di  €500,00, oltre accessori di legge, in favore della resistente FIGC; 

7) ha accolto il ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 49/2020, presentato, in data 17 giugno 2020, dal sig. Bruno Vellone avverso la decisione della Corte Federale di Appello, Terza Sezione, della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), emessa con C.U. n. 37/CFA e pubblicata in data 18 maggio 2020, con la quale, in parziale riforma della delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare (pubblicata sul C.U. n. 67/TFN - Sez. Disciplinare del 10 giugno 2019), che aveva inflitto al ricorrente la sanzione dell'inibizione di anni 2 e l'ammenda di € 1.000,00, sono state ridotte le sanzioni dell'inibizione ad anni 1 e dell'ammenda ad € 500,00; nulla per le spese.