Sanzioni disciplinari sportive: la Consulta conferma la giurisdizione del giudice amministrativo per il (solo) risarcimento del danno (Corte Cost. 25/06/2019, n. 160)

Titolo/Oggetto

S.M./CONI – U.I.T.S.  

 Sanzioni disciplinari sportive: la Consulta conferma la giurisdizione del giudice amministrativo per il (solo) risarcimento del danno

Estremi provvedimento

Corte Cost. 25/06/2019, n. 160 – G. Lattanzi (Presidente), D. De Petris (Redattore), R. Milana (Cancelliere)

Massima

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 1, lett. b), e 2, del d.l. n. 220 del 2003, in base al quale, nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, è possibile proporre domanda di risarcimento del danno al giudice amministrativo, mentre resta sottratta alla sua giurisdizione la tutela di annullamento, riservata agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo. Il giudice amministrativo può adottare anche misure cautelari di varia natura, comprese le ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria.

Keywords

SANZIONI DISCIPLINARI SPORTIVE – ORDINAMENTO SPORTIVO – GIURISDIZIONE – MISURE CAUTELARI

Commento/Sintesi

Con la sentenza n. 160 del 2019, la Corte costituzionale si è pronunciata sul rapporto tra “giustizia sportiva” e giurisdizione nelle controversie aventi per oggetto sanzioni disciplinari sportive, confermando quanto già stabilito nel 2011 con la sentenza n. 49 ed introducendo alcune precisazioni, in riferimento anche alla tutela cautelare.

 

Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, commi 1, lettera b), e 2, del d.l. 19 agosto 2003, n. 220 (recante «Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva»), convertito, con modificazioni, nella legge 17 ottobre 2003, n. 280, sono state sollevate dal T.A.R. Lazio con l’ordinanza di rimessione n. 197 del 2017, in riferimento agli artt. 24, 103 e 113 Cost.

 

Le questioni sono sorte nel corso del giudizio promosso da un dirigente sportivo tesserato della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) per l’annullamento, previa sospensione e con condanna al risarcimento dei danni, del provvedimento disciplinare della sospensione per tre anni adottato dal Collegio di Garanzia dello Sport istituito presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), quale organo di giustizia sportiva di ultima istanza.

 

Il T.A.R. ha sollevato le questioni di legittimità anche rispetto all’interpretazione data dalla Corte con la pronuncia del 2011 che, pur aprendo alla possibilità di rivolgersi al giudice amministrativo per il risarcimento del danno, aveva escluso un’estensione della tutela giurisdizionale all’annullamento del provvedimento disciplinare (riservato in via esclusiva al giudice sportivo). La normativa violerebbe gli artt. 103 e 113 Cost. sotto profili non compiutamente esaminati dalla precedente pronuncia, in quanto “assorbiti" nella censura concernente la violazione dell'art. 24 Cost.

 

Per il giudice a quo le decisioni disciplinari sportive sarebbero provvedimenti amministrativi, in quanto espressione di poteri pubblici attribuiti alle federazioni sportive nazionali e al CONI: esse sarebbero idonee a incidere su situazioni soggettive aventi la consistenza di interesse legittimo, sicché ai loro titolari non potrebbe essere negata la tutela di annullamento dinanzi agli organi della giustizia amministrativa, pena la violazione degli artt. 103 e 113 Cost.

 

Il T.A.R. deduce poi che il risarcimento del danno, sia in forma specifica che per equivalente, a differenza del rimedio «ripristinatorio», farebbe conseguire al creditore una prestazione diversa da quella originaria, anziché il bene della vita oggetto della lesione. La limitazione della tutela al solo rimedio risarcitorio comprometterebbe, così, il diritto di difesa e il principio di effettività della tutela giurisdizionale.

 

La Corte, nel dichiarare non fondate le questioni, ricorda che, nel quadro della struttura pluralista della Costituzione, anche il sistema dell’organizzazione sportiva trova protezione nelle previsioni costituzionali che riconoscono e garantiscono i diritti dell’individuo, come singolo ma anche nelle formazioni sociali in cui si esprime la sua personalità (art. 2 Cost.), e che assicurano il diritto di associarsi liberamente per fini non vietati al singolo dalla legge penale (art. 18). La regolamentazione statale del sistema sportivo deve, pertanto, mantenersi nei limiti di quanto risulta necessario al bilanciamento dell’autonomia del suo ordinamento con il rispetto delle altre garanzie costituzionali che possono venire in rilievo.

 

Per la Consulta la scelta operata dal legislatore con il d.l. del 2003 è, pertanto, frutto di un bilanciamento non irragionevole fra il principio costituzionale di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103, 113 Cost.) e le esigenze di salvaguardia dell’autonomia dell’ordinamento sportivo: tale bilanciamento porta ad escludere la possibilità dell’intervento giurisdizionale maggiormente incidente su tale autonomia, mantenendo, invece, ferma la tutela per equivalente. Quest’ultima, pur essendo una forma di tutela diversa da quella attribuita in via generale al giudice amministrativo, è un rimedio considerato dalla Corte idoneo a garantire un’attitudine riparatoria adeguata.

 

La Corte introduce alcune precisazioni ulteriori, in particolare, rispetto alla possibilità per il giudice amministrativo di utilizzare misure cautelari di varia natura, comprese le ingiunzioni a pagare somme in via provvisoria. L’esclusione della tutela costitutiva non comporta, infatti, conseguenze sul piano della adeguatezza della tutela cautelare. L’esigenza di protezione provvisoria delle pretese fatte valere in giudizio, ricadente anche essa nell’ambito delle garanzie offerte dagli artt. 24, 103 e 113 Cost., può trovare una risposta nei caratteri di atipicità e ampiezza delle misure cautelari a disposizione di tale giudice che, in base all’art. 55 cod. proc. amm., può adottare le misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul ricorso.

Autore

Avv. Francesca Piergentili

 

Link al provvedimento