"Art. 49 N.O.I.F. – UEFA – LEGA PRO – MERITO SPORTIVO D.L. 19 maggio 2020, n. 34". Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 08-10-2020) 26-10-2020, n. 6466"

Titolo

Art. 49 N.O.I.F. – UEFA – LEGA PRO – MERITO SPORTIVO

D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito dalla L.17 luglio 2020, n. 77

Indicazione estremi del provvedimento annotato

 Cons. Stato Sez. V, Sent., (ud. 08-10-2020) 26-10-2020, n. 6466

Massima

A seguito della sospensione dei campionati causata dall'emergenza sanitaria e della successiva conclusione, non appare irragionevole la decisione della Federazione di limitare la partecipazione al torneo “play out” alle sole squadre classificate al penultimo, al terzultimo, al quartultimo e al quintultimo posto di ogni girone (regola conforme a quanto ordinariamente previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F.) e non contrasta con il principio del merito sportivo l'automatica retrocessione delle squadre classificate all'ultimo posto di ciascun girone pur se mancavano diverse partite per completare la stagione.

Keywords

FIGC – LEGA PRO – ORDINAMENTO DEI CAMPIONATI  

Commento

Con deliberazione del Consiglio Federale dell’ 8 giugno 2020, di cui al Comunicato Ufficiale n. 209/A, la FIGC, in conformità ai poteri conferiti ad essa dall'art. 218, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Disposizioni processuali eccezionali per i provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici), poi convertito, dalla L.17 luglio 2020, n. 77,  ha stabilito che, per determinare le squadre da retrocedere nella serie inferiore (serie D, campionati dilettanti), si procedesse mediante lo svolgimento di un torneo di “play out” riservato alle squadre che, al momento della sospensione dei campionati, fossero classificate tra il quintultimo e il penultimo posto di ogni girone. Mentre, per le squadre classificate all'ultimo posto di ciascun girone si sarebbe proceduto all'automatica retrocessione. Pertanto, la squadra (R.F.), classificata all’ultimo posto del girone di Lega Pro, ha impugnato il C.U. n. 209/A dell'8 giugno 2020 e la delibera del Consiglio Federale innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI che, con decisione a Sezioni Unite del 26 giugno 2020, n. 27, respingeva il ricorso.

 

Anche il successivo ricorso promosso innanzi al Tribunale amministrativo per il Lazio veniva respinto  dai giudici amministrativi che - chiamati a sindacare gli atti nei limiti del "riscontro dei vizi di manifesta illogicità/irragionevolezza” - hanno ritenuto legittima la delibera della Federazione, poiché emanata nel rispetto della discrezionalità conferita alla Federazione dall’art. 218, commi 1 e 2, (D.L. 19 maggio 2020, n. 34) e capace di giungere ad una soluzione ragionevole e ponderata, in conformità, anche, alle direttive della U.E.F.A.. Con gravame al Consiglio di Stato, il club, per sostenere la manifesta irragionevolezza della decisione federale, ha eccepito il contrasto della stessa al  generale principio del merito sportivo (che nelle linee guida dell'UEFA era indicato come valore da tenere primariamente in considerazione) in danno delle società ultime in classifica al momento dell'interruzione del campionato, costrette a retrocedere nonostante mancavano altre giornate per completare la stagione.

 

I giudici di Palazzo Spada, nella sentenza in commento, rilevano che la verifica circa il legittimo esercizio del potere discrezionale assegnato alla F.I.G.C. dalla norma (art. 218 del D.L. n. 34 del 2020) - in considerazione della situazione di emergenza sanitaria ed in merito all'annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020 e per la successiva stagione sportiva 2020/2021 - deve svolgersi nel solco segnato, per un verso, dai consueti limiti del sindacato giurisdizionale di legittimità, e, per altro verso, dalla garanzia dell'autonomia dell'ordinamento sportivo (Corte Costituzionale, sentenza n. 160 del 2019). Sulla scorta di ciò, statuiscono che la decisione di cristallizzare le classifiche esistenti al tempo della definitiva interruzione dei campionati non è da ritenersi in contrasto con il merito sportivo poiché, nonostante mancassero diverse partite, una volta decisa l'interruzione del campionato (peraltro non contestata dall'appellante) la soluzione non poteva che essere calibrata sulla situazione di classifica esistente. È, infatti, lo stesso principio del merito sportivo che conduce a ritenere non irragionevole premiare chi ha acquisito le migliori posizioni al momento della definitiva interruzione del campionato.

 

Inoltre, a sostegno della non manifesta irragionevolezza delle determinazioni della F.I.G.C., vi è anche la circostanza che la decisione, così presa, ha consentito di applicare il criterio ordinariamente contemplato dalle norme per la retrocessione dalla Lega Pro al campionato di serie D di cui all’art. 49 delle NOIF, secondo cui «le squadre classificate all'ultimo posto di ciascun girone al termine della regular season del Campionato di Serie C sono retrocesse direttamente al Campionato di Serie D" e i play out si disputano solo "tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone […]»; infine, precisando che la decisione federale non si era limitata a prendere atto della situazione di classifica esistente all'epoca dell'interruzione, ma aveva considerato anche criteri correttivi (quali la valutazione dei punti risultanti dalla moltiplicazione della media dei punti realizzati nelle gare disputate in casa per il numero di partite rimanenti da giocare in casa secondo il calendario ordinario) per determinare le squadre partecipanti ai “play out”, rigetta l’appello e compensa le spese.   

 

Avv. Saverio Sicilia

 

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