CICOLARI CONI E FIPAV, II° GRADO
| 
 Titolo  | 
 CICOLARI CONI E FIPAV, II° GRADO  | 
| 
 Indicazione estremi del provvedimento annotato  | 
 Consiglio di Stato, Sez. V, 22.06.2017, N. 3065 – Dott. Giuseppe Severini (Presidente), Dott. Paolo Troiano (Consigliere), Paolo Giovanni Nicolo' Lotti (Consigliere), Dott.ssa Raffaele Prosperi (Consigliere), Dott. Valerio Perotti (Consigliere - Estensore)  | 
| 
 Massima  | 
 In tema di rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento statuale l' art. 1 D.L. n. 220 del 2003 definisce l'ambito di autonomia del primo; essendo quello sportivo un ordinamento infra statuale, la norma comporta che le sue peculiarità non possono sacrificare le posizioni soggettive rilevanti per l'ordinamento statuale, perché inviolabili o comunque meritevoli di tutela rafforzata in quanto non disponibili (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III quater, n. 3055/2016)  | 
| 
 Keywords  | 
 SPORT – RIPARTO DI GIURISDIZIONE  | 
| 
 Commento  | 
 Il Consiglio di Stato, nella sentenza in commento, accoglie il ricorso in appello proposto dalla Federazione Italiana Pallavolo contro l’atleta C.G. e nega, in riforma della sentenza del TAR LAZIO, Sez. III Quater, n. 3055/2016, il risarcimento del danno ingiusto in favore della tesserata. Nel caso di specie i giudici d’appello affermano che le voci di danno liquidate nella sentenza di primo grado, derivanti dalla interruzione di trattative, dalla risoluzione di contratti di sponsorizzazione e dal lamentato danno all’immagine dell’atleta, sono frutto di occasione, che esula dall’attività federale e che, pertanto, non avrebbero dovuto avere alcun ingresso in giustizia. Viene, così, statuito che la tutela accordata dalla giustizia sportiva e poi dal giudice amministrativo non concerne la tutela di interessi economici privati lesi dalle decisioni sportive.  | 
| 
 Autore  | 
 Avv. Saverio Sicilia  |