INTERNATIONAL SKATING UNION/COMMISSIONE (C-124/21 P) di Stefano Bastianon

Titolo/Oggetto

 INTERNATIONAL SKATING UNION/ COMMISSIONE (C-124/21 P)

Estremi provvedimento

Impugnazione proposta il 26 febbraio 2021 dall’International Skating Union avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione ampliata) del 16 dicembre 2020, causa T-93/18, International Skating Union / Commissione europea (Causa C-124/21 P)

Massima

 

Keywords

Federazioni sportive – Regole di eleggibilità degli atleti – Concorrenza – Restrizione.

Commento/Sintesi

Il 26 febbraio 2021 l’ISU (International Skating Union) ha proposto appello alla Corte di giustizia chiedendo la riforma della sentenza del Tribunale del 16 dicembre 2020, con la quale quest’ultimo:

 

a) ha confermato la decisione della Commissione dell’8 dicembre 2017, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso AT.40208 – Norme dell’Unione internazionale di pattinaggio in materia di ammissibilità), secondo cui le norme in materia di ammissibilità dell’ISU avevano lo scopo di restringere la concorrenza ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE in quanto limitavano le possibilità, per i pattinatori di velocità professionisti, di partecipare liberamente a prove internazionali organizzate da terzi e privavano, pertanto, i potenziali organizzatori di prove concorrenti dei servizi degli atleti che erano necessari per organizzare dette competizioni;

 

b) ha ritenuto che la Commissione avesse commesso un errore nel concludere che il regolamento arbitrale rafforzava le restrizioni della concorrenza generate dalle norme in materia di ammissibilità e nell’ingiungere la sostanziale modifica del regolamento stesso, in quanto quest’ultimo non era parte integrante dell’infrazione constatata all’articolo 1 della decisione impugnata.

 

L’ISU affida il proprio appello a due motivi di ricorso.

 

Con il primo motivo l’ISU denuncia che il Tribunale avrebbe violato l'articolo 263 TFUE e la giurisprudenza della Corte di giustizia sull'articolo 101 TFUE, dichiarando che le norme in materia di ammissibilità dell'ISU limitano la concorrenza per oggetto. Secondo l’ISU, infatti, nessuna conclusione sul presunto oggetto restrittivo delle norme stesse può essere tratta dal livello delle sanzioni applicate, posto che vi possono essere effetti negativi sulla concorrenza derivanti dalle sanzioni solo quando il rifiuto di autorizzare un evento è ingiustificato; per contro, il livello delle sanzioni in quanto tale non dice nulla in ordine al contenuto delle norme. Inoltre, partendo dalla sua ammissione che il sistema di previa autorizzazione dell’ISU persegue un obiettivo legittimo, il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusione che le norme in materia di ammissibilità dell’ISU non possono limitare la concorrenza per oggetto.

 

Con il secondo motivo l’ISU ritiene che il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto omettendo di esaminare la circostanza secondo cui la decisione dell'ISU, di non approvare l'evento Icederby di Dubai del 2014, non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 101 TFUE, in quanto tale decisione perseguiva un obiettivo legittimo in linea con il codice etico dell'ISU, che vieta qualsiasi forma di sostegno alle scommesse.

Autore

Prof. Avv. Stefano Bastianon

 

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