Impossibilità di ottenere un riesame probatorio davanti al Collegio di Garanzia Decisione del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite (Decisione n. 14 – Anno 2021, del 28.01.2021 e depositata il 10.02.2021).

Titolo

Impossibilità di ottenere un riesame probatorio davanti al Collegio di Garanzia

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione del Collegio di Garanzia – Sezioni Unite (Decisione n. 14 – Anno 2021, del 28.01.2021 e depositata il 10.02.2021)

Massima

Il Collegio di Garanzia non può compiere valutazioni di merito sul materiale probatorio dei gradi di giudizio precedenti.

Keywords

Riesame del materiale probatorio, rivisitazione dei fatti, giudizio di legittimità

Commento

Nella pronuncia in oggetto, la ricorrente, al fine di vedersi cancellata la sanzione inflittale dal Giudice Sportivo Nazionale e confermata in sede di Appello, presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, richiedendo una rivalutazione della ricostruzione dei fatti.

 

Sul punto il Collegio rileva che, trattandosi di mere argomentazioni di fatto, si deve ritenere inammissibile la nuova valutazione del materiale probatorio, dal momento che le prove rilevanti e le ricostruzioni dei fatti che hanno formato il libero convincimento del giudice si devono ritenere acquisite ed assodate.

 

Il Collegio, all’interno delle proprie motivazioni, altro non fa che tenere a mente la distinzione tra i c.d. mezzi di impugnazione a critica vincolata, secondo cui il giudice è tenuto a pronunciarsi solo sulla violazione delle norme processuali o sostanziali, e i c.d. mezzi di impugnazione a critica libera, con i quali si lamenta qualsiasi ingiustizia del provvedimento, tipici del ricorso in appello.

 

Come già affermato in altre pronunce, al giudice di legittimità è preclusa la possibilità di rivalutare eccezioni, argomentazioni e risultanze istruttorie acquisite nella fase di merito, in quanto il giudizio del Collegio è preordinato all’annullamento delle pronunce che risultano viziate da violazioni di norme giuridiche o da omissione, insufficienza o contraddittorietà della motivazione.   

 

La valutazione e la scelta delle risultanze probatorie più idonee a sorreggere le motivazioni riguardano apprezzamenti di fatto riservati al solo giudice di merito, il quale è libero di fondare il proprio convincimento sulle prove che ritiene più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti.

 

In virtù di quanto appena detto, è evidente l’analogia con l’art. 360 c.p.c., norma per l’appunto dedicata alla disciplina del ricorso ordinario davanti alla Suprema Corte di Cassazione. L’art. 54 del CGS del CONI, richiamato dal Collegio all’interno della propria motivazione, non fa altro che recepire il suddetto principio originario dell’ordinamento statale ed applicarlo all’interno del procedimento sportivo.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

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