Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 43 DEL 25.11.2022 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL DIPARTIMENTO INTERREGIONALE - C.U. N. 43 DEL 25.11.2022 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. III - decisione N. 056/CSA/2022 -2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 056/CSA/2022-2023 – Patrizio Leozappa (Presidente), Fabio Di Cagno (Vicepresidente), Antonino Tumbiolo (Componente relatore), Franco Di Mario (Rappresentante AIA).

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 58 FIGC sancisce che: «1. I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall'ordinamento federale. 2. Le riprese televisive o i filmati di operatori ufficiali dell’evento concessionari della Federazione o delle Leghe o titolari di accordi di ritrasmissione possono essere acquisiti d’ufficio dal giudice o su istanza di un soggetto interessato laddove ritenute dal giudice stesso utili ai fini della decisione. 3. L'organo giudicante può, tramite l’ausilio della consulenza tecnica di un esperto, verificare che il materiale audiovisivo non sia stato oggetto di manomissione o, se opportuno ai fini probatori, procedere, sentite le parti, ad una sua elaborazione per migliorarne la qualità e la definizione. 4. L'organo giudicante dichiara inammissibile il materiale audiovisivo oggetto di manomissione e rinnova il contraddittorio dopo l’eventuale elaborazione tecnica prevista al comma 3».

 

Ai sensi dell’art. 61 «1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato, direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso, le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco».

 

L’art. 62 prevede che: «1. I procedimenti relativi al comportamento dei sostenitori delle squadre, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara, degli eventuali supplementi e delle relazioni della Procura federale, nonché dei commissari di campo eventualmente designati dalle rispettive Leghe, Comitati o Divisioni, che devono essere trasmessi al Giudice sportivo entro le ore 14:00 del giorno feriale successivo alla gara. In caso di condotta violenta di particolare gravità, non rilevata in tutto o in parte dagli ufficiali di gara o dagli altri soggetti di cui al precedente periodo, gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare ai fini della decisione immagini televisive segnalate o depositate con le modalità previste dall'art. 61, commi 3, 4, 5 e 6. 2. I procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo da gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi, nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe, Divisioni e Comitati. Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società, esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, delle controdeduzioni delle parti. 3. I procedimenti relativi alle infrazioni oggetto di denuncia o deferimento da parte della Procura federale si svolgono sulla base degli elementi contenuti nel deferimento e nelle deduzioni difensive. 4. I procedimenti conseguenti a sanzioni non economiche, proposte o irrogate dalla società nei confronti dei tesserati, si svolgono sulla base degli elementi contenuti nell’istanza della parte, nelle controdeduzioni, nonché sulla scorta degli elementi ricavati dagli ulteriori mezzi probatori assunti dagli organi di giustizia sportiva».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. III, n. 056/CSA/2022-2023, respinge il reclamo proposto dal calciatore L.C.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dal calciatore L.C. avverso la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, che aveva irrogato, a suo carico, la squalifica per n. tre (3) giornate di gara effettive in occasione dell’incontro Campodarsego /Legnago Salus del 23.10.2022.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 2° dei 3 minuti di recupero - nel primo tempo regolamentare della gara valevole per il campionato nazionale di serie D girone C -, il calciatore aveva colpito a gioco fermo un avversario con una testata all’altezza dell’addome senza, tuttavia, procurargli ulteriori conseguenze.

 

Il calciatore, nel proporre ricorso, domandava la riduzione della squalifica limitandola al presofferto.

 

Il reclamante, a fondamento delle proprie ragioni, descriveva l’accaduto diversamente da quanto riportato dal direttore di gara, negando un qualunque contatto tra sé stesso e l’avversario. A supporto della propria tesi, il calciatore produceva una videoregistrazione e n. 12 immagini fotografiche riguardanti l’episodio oggetto di gravame.

 

Da ultimo, il ricorrente asseriva che la propria azione non poteva essere qualificata come una condotta violenta in quanto, da parte sua, non vi era stata alcuna intenzione di recare danno al calciatore della squadra avversaria.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dal calciatore L.C.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, affermava di non potersi discostare dal proprio orientamento riguardo alla rilevanza probatoria dei mezzi audiovisivi, come già evidenziato in altre pronunce, tra cui una decisione della medesima Sezione, in particolare la n. 24 del 18.10.2022.

 

In tale pronuncia la Corte faceva riferimento agli artt. 58, 61 e 62 del CGS.

 

Appare evidente come il legislatore sportivo non abbia voluto fare entrare all’interno dei procedimenti sportivi mezzi di prova difformi da quelli tassativamente previsti dall’Ordinamento Sportivo, soprattutto al fine di evitare che tali mezzi possano incidere su quanto refertato dal primo giudice di gara, ovvero l’Arbitro ed i suoi Assistenti.

 

La Giurisprudenza sportiva è unanime nel salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle evidenze riscontrate sul campo, così da evitare che possano essere messe in discussione da una postuma valutazione degli eventi in sede giudiziaria.

 

Il Collegio, inoltre, riteneva che quanto asserito dall’odierno reclamante in merito al mancato contatto tra i due avversarsi, da un lato, non era stato provato e, dall’altro, che tale dichiarazione era stata smentita dal referto arbitrale. Considerate le circostanze, ovvero che la testata era stata inferta a gioco fermo e all’altezza dell’addome dell’avversario, tale condotta non poteva che essere qualificata come violenta, suscettibile, oltretutto, di provocare conseguenze dannose.

 

In conclusione, questa Corte sosteneva che, nel caso di specie, doveva trovare piena applicazione il principio sancito dall’art. 61, comma 1, CGS in merito al valore di “piena prova” delle dichiarazioni rese dall’arbitro di gara durante le audizioni.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale riteneva la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo congrua e, pertanto, respingeva il reclamo proposto dal calciatore L.C.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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