Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 205 DEL 21.03.2023 - GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO PRESSO LA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 205 DEL 21.03.2023 -  GIURISDIZIONE SPORTIVA

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. II - decisione N. 190/CSA/2022 -2023 - REGISTRO PROCEDIMENTI N. 217/CSA/2022-2023 – Pasquale Marino (Presidente), Maurizio Borgo (Vice Presidente), Stefano Toschei (Componente relatore), Antonio Cafiero (Rappresentante AIA)

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

 

L’art. 13, comma 2, CGS FIGC sancisce che: «gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione».

 

L’art. 39 CGS FIGC prevede che: «1. Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate. 2. Ai tecnici, responsabili di condotta gravemente antisportiva commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate o a tempo determinato. 3. Ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la inibizione per un mese».

 

L’art. 61 CGS FIGC stabilisce che: «1. I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova gli atti di indagine della Procura federale. 2. Gli organi di giustizia sportiva hanno facoltà di utilizzare, quale mezzo di prova, al solo fine della irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati, anche riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale, qualora dimostrino che i documenti ufficiali indicano quale ammonito, espulso o allontanato un soggetto diverso dall’autore dell’infrazione. 3. Per le gare della Lega di Serie A e della Lega di Serie B, limitatamente ai fatti di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR, con la conseguenza che l'arbitro non ha potuto prendere decisioni al riguardo, il Procuratore federale fa pervenire al Giudice sportivo nazionale riservata segnalazione entro le ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara. Entro lo stesso termine la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato, direttamente interessato dai fatti sopra indicati, hanno facoltà di depositare presso l’ufficio del competente Giudice sportivo una richiesta per l’esame di filmati di documentata provenienza, che devono essere allegati alla richiesta stessa. La richiesta è gravata da un contributo di euro 100,00. L’inosservanza del termine o di una delle modalità prescritte determina l’inammissibilità della segnalazione o della richiesta. Con le stesse modalità e termini, la società e il tesserato possono richiedere al Giudice sportivo nazionale l’esame di filmati da loro depositati, al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernente l’uso di espressione blasfema sanzionato dall’arbitro. In tal caso, le immagini televisive possono essere utilizzate come prova di condotta gravemente antisportiva commessa da altri tesserati. 4. Costituiscono condotte gravemente antisportive ai fini della presente disposizione: a) la evidente simulazione da cui scaturisce l’assegnazione del calcio di rigore a favore della squadra del calciatore che ha simulato; b) la evidente simulazione che determina la espulsione diretta del calciatore avversario; c) la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano; d) l’impedire la realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano. 5. In tutti i casi previsti dai commi 3 e 4, il Giudice sportivo nazionale può adottare, a soli fini disciplinari nei confronti dei tesserati, provvedimenti sanzionatori avvalendosi di immagini che offrano piena garanzia tecnica e documentale. 6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano anche alle gare della Lega Pro, della LND e del Settore per l’attività giovanile e scolastica, limitatamente ai fatti di condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema; la segnalazione, oltre che dal Procuratore federale, può essere effettuata anche, se designato, dal commissario di campo. 7. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 si applicano ai tesserati anche per fatti avvenuti all’interno dell’impianto di gioco».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

 

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. II, n. 190/CSA/2022-2023 respinge il reclamo proposto dalla Società L.R. Vicenza S.p.a.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società L.R. Vicenza S.p.a. avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, che aveva irrogato, a carico del calciatore J. C. K. J., la squalifica per due giornate effettive di gara, in occasione dell’incontro Triestina/Vicenza del 19.03.2023.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che, al 44° minuto del secondo tempo, il calciatore aveva tenuto un comportamento antisportivo nei confronti di un calciatore avversario, avendolo colpito in viso con il piede, durante un contrasto di gioco e dopo essere stato anticipato.

 

Il Giudice Sportivo, nell’irrogare la sanzione ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 39 CGS, aveva tenuto conto sia delle modalità della condotta posta in essere, sia del fatto che non si erano verificate conseguenze dannose a carico dell’avversario.

 

La reclamante, nel proporre ricorso, contestava la decisione assunta dal Giudice di prime cure in conseguenza di una erronea ricostruzione dei fatti avanzata anche precedentemente dal Giudice di gara.

 

Secondo la ricorrente, infatti, il calciatore J. C. K. J non si è reso protagonista di una condotta antisportiva, in quanto il suo intervento era diretto ad intercettare il pallone di gioco, così anche quando il calciatore, nell’alzare la gamba, ad un’altezza normale per colpire il pallone, stava sempre guardando in direzione del pallone. La Società, ancora, nella propria ricostruzione dei fatti, oltre a precisare che il movimento dei due calciatori, seppure opposto, avveniva contemporaneamente, chiariva che quando J. C. K. J., prima dello scontro, aveva girato la testa e quindi aveva potuto notare l’avversario che si abbassava verso il pallone, aveva cercato in maniera evidente di richiamare velocemente la gamba per non colpirlo.

 

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, respingeva il reclamo avanzato dalla Società L.R. Vicenza S.p.a.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione e relativamente ai mezzi di prova utilizzabili, precisava che i referti arbitrali assumono forza probatoria riguardo alla rappresentazione dei fatti così come accaduti. Nel richiamare l’art. 61 CGS, il Collegio rammentava che i rapporti degli ufficiali di gara, o del Commissario di campo, e i relativi supplementi fanno piena prova.

Alla luce di tale premessa, la Corte riteneva di dover inquadrare la condotta posta in essere dal calciatore del Vicenza come gravemente antisportiva, in relazione

alla quale trova applicazione l’art. 39 CGS, secondo cui ai calciatori che si rendono responsabili di simili condotte, commesse in occasione di un incontro di gara, salva l’applicazione delle circostanze attenuanti o aggravanti, è applicata come sanzione minima la squalifica per due giornate.

 

Al fine di decidere, il Collegio aveva ritenuto opportuno ascoltare in collegamento telefonico l’arbitro di gara, il quale confermava il contenuto del referto di gara, evidenziando una forza sproporzionata da parte del calciatore J. C. K. J. nei confronti dell’avversario, tanto da provocare una fuoriuscita di sangue alla testa del calciatore.

 

In conclusione, questa Corte, visto il tipo di intervento e la precisa descrizione dei fatti, non derubricava la condotta ad un mero contrasto di gioco, ritenendo, pertanto, corretta la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il reclamo proposto dalla Società L.R. Vicenza S.p.a.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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