Decisione del GIUDICE SPORTIVO REGIONALE C. R. FIPAV EMILIA ROMAGNA N. 19 del 9.03.2023-GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO REGIONALE C. R. FIPAV EMILIA ROMAGNA N. 19 del 9.03.2023

GIURISDIZIONE SPORTIVA 

Estremi provvedimento

Corte Sportiva d’ Appello – C.U.  N. 14/2023 – Claudio Cutrera (Presidente), Giulia Mennuni (Componente), Francesca Romana Pettinelli (Componente) 

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art. 2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva d’Appello n. 14/2023 accoglie parzialmente il ricorso proposto dalla Società A.S.D. S.S. Pallavolo Spilamberto.

 

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso avanzato dalla Società A.S.D. S.S. Pallavolo Spilamberto avverso la sanzione, inflitta dal Giudice Sportivo Regionale C.R. Fipav Emilia Romagna, che aveva statuito di omologare la gara DFC 2288 del 03.03.2023 I.G.C. PALLAVOLO SPILAMBERTO MO – PROGRESSO VTB PROGETECH BO con il punteggio di 0-3 ed irrogato la pena pecuniaria di € 50,00 in capo a alla A.S.D. S.S. Pallavolo Spilamberto.

 

La decisione del Giudice di prime cure era motivata dal fatto che la Società, pur avendo presentato un Camp 3 con 12 atleti più 2 liberi, di cui uno iscritto a penna e non presentatosi al riconoscimento, aveva disposto sul campo di gioco un numero di atleti, presenti e partecipanti alla gara, non previsto dai Regolamenti Federali.

 

Tale episodio veniva riscontrato nella sezione “Nota Osservazioni” del referto di gara, e si poneva in contrasto con l’art. 3.10 della Circolare d’Indizione dei Campionati Regionali di serie C e D, Maschili e Femminili, 2022/2023, parte 1, comportando, pertanto, a detta del Giudice Sportivo, una irregolarità di fatto.

 

La reclamante, nel proporre ricorso, chiedeva la modifica della decisione del Giudice di prime cure e l’omologa della gara, in quanto la Società aveva vinto sul campo con il punteggio di 3-0 contro la PROGRESSO VTB PROGETECH.

 

La proponente, nel contestare la decisione del Giudice Sportivo, oltre ad asserire che, ai sensi dell’art.  3.10 della Circolare di indizione dei Campionati Regionali di Serie C e D, Maschili e Femminili, 2022/2023, parte 1, l’utilizzo del 2° libero è concesso salvo che rispetti il numero indicato nella relativa tabella degli atleti/e che devono presenziare, dichiarava che, al momento del riconoscimento degli atleti, entrambe le condizioni non erano rispettate e, pertanto, la gara non doveva iniziare, se non sanata.

 

La ricorrente dichiarava, inoltre, che l’arbitro, avendo autorizzato l’inizio dell’incontro, aveva così reso valida la gara in deroga al principio sancito dal punto 3.10 della Circolare di indizione e che il Giudice Sportivo, nel decidere, non aveva tenuto conto delle disposizioni che permettono alla squadra di giocare se uno dei due liberi diventa inabile a giocare.

 

In conclusione, la Società sottolineava che l’assenza di un giocatore va a discapito della squadra.

 

La Corte Sportiva d’Appello, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, accoglieva parzialmente il ricorso.

 

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, preliminarmente affermava che l’art. 3.10 della Circolare di indizione dei Campionati Regionali di Serie C e D, Maschili e Femminili, 2022/2023, stabilisce le modalità di utilizzo del 2° libero e le relative regole.

 

Nello specifico, la disposizione testualmente recita: “ogni squadra potrà iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di libero”.

 

Nel caso di specie, si evinceva che sul modello Camp 3, redatto dalla reclamante, risultavano iscritti 12 atleti più 2 liberi, di cui uno non si era presentato per impossibilità oggettiva, rendendo dunque la formazione presente nella misura di 12 atleti più 1 libero. Tale schieramento, pertanto, diveniva inammissibile in quanto in contrasto con la sopracitata Circolare.

 

Il Collegio, inoltre, riteneva di non poter confutare la decisione dell’arbitro di far disputare la gara, poiché il libero che inizialmente non era presente sarebbe potuto arrivare nel corso della partita, così da sanare e normalizzare quanto indicato nel modello Camp 3 (circostanza, tuttavia, non realizzatasi).

 

In conclusione, questa Corte sosteneva che la sanzione della perdita della gara assumeva carattere del tutto penalizzante e non proporzionato alla fattispecie in esame, evidenziando, di conseguenza, che si trattava di una irregolarità formale più che sostanziale, la quale, tuttavia, non aveva inciso sul regolare svolgimento della partita.

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva d’Appello, pur sottolineando l’importanza del rispetto, da parte degli atleti, degli impegni assunti, accoglieva parzialmente il ricorso proposto dalla Società A.S.D. S.S. Pallavolo Spilamberto, omologando la gara con il risultato ottenuto sul campo, e confermava la sanzione pecuniaria di € 50,00, già comminata.

 

Avv. Ludovica Cohen

 

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