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Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 298 DEL 25.05.2022 GIURISDIZIONE SPORTIVA

Titolo/Oggetto

Decisione del GIUDICE SPORTIVO – LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A - C.U. N. 298 DEL 25.05.2022

GIURISDIZIONE SPORTIVA

 

Estremi provvedimento

Corte Sportiva D’Appello Nazionale Sez. I - decisione N. 001/CSA/2022-2023 REGISTRO PROCEDIMENTI N. 326/CSA/2021-2022 – Carmine Volpe (Presidente) – Daniele Cantini (Componente relatore) – Andrea Lepore (Componente) – Carlo Bravi (Rappresentante AIA)

 

Massima

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice sportivo la controversia di natura tecnica e disciplinare ai sensi del D.L. n. 220/2003, convertito nella L. n. 280/2003, secondo cui, ai sensi dell’art. 1, «la Repubblica riconosce e favorisce l’autonomia dell’ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell’ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Internazionale. Ai sensi dell’art.2, punto b), è riservata all’ordinamento sportivo la disciplina delle questioni aventi ad oggetto i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l’irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni disciplinari».

L’art. 13, comma 1, CGS, dispone che «la sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge, a favore del responsabile, una o più delle seguenti circostanze: a) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui; b) aver concorso, il fatto doloso o colposo della persona offesa, a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile; c) aver riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione, prima del giudizio; d) aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale; e) aver ammesso la responsabilità o l'aver prestato collaborazione fattiva per la scoperta o l'accertamento di illeciti disciplinari».

Ai sensi dell’art. 16, comma 1, CGS, «le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dagli organi di giustizia sportiva a favore dei soggetti responsabili anche se da questi non conosciute o ritenute insussistenti».

L’art. 26, commi 1 e 3, CGS sancisce che: «1. Le società rispondono per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, sia all’interno dell'impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti, se dal fatto derivi un pericolo per l’incolumità pubblica o un danno grave all’incolumità fisica di una o più persone. 3. Se la società è già stata diffidata, ovvero in caso di fatti particolarmente gravi, oltre alla sanzione di cui al comma 2, è inflitta una o più sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere d), e), f). Se la società è stata sanzionata più volte, si applica, congiuntamente all'ammenda, la sanzione della squalifica del campo che non può essere inferiore a due giornate».

Ai sensi dell’art. 29, comma 1, lett. d), «la società non risponde dei comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 25, 26 e 28, se ricorrano congiuntamente tre delle seguenti circostanze: d) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione».

L’art. 72, comma 2, CGS prevede che «il reclamante e gli altri soggetti individuati dal Presidente, ai quali è stato comunicato il provvedimento di fissazione, possono far pervenire memorie e documenti fino a quattro giorni prima della data fissata per l'udienza».

Keywords

GIURISDIZIONE SPORTIVA - SANZIONE DISCIPLINARE

Commento/Sintesi

La sentenza della Corte Sportiva D’Appello Nazionale, Sez. I, n. 001 CSA/2022 – 2023, riunisce i due reclami proposti dalla Società U.S. Salernitana 1919 s.r.l., respingendo il primo ed accogliendo parzialmente il secondo.

La vicenda esaminata trae origine dal ricorso, avanzato dalla Società U.S. Salernitana 1919 s.r.l. in occasione della gara del Campionato di Serie A Salernitana / Udinese del 22.05.2022, avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, concernenti l’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio, denominato “Distinti”, privo di spettatori, l’ammenda di € 30.000,00, oltre diffida, e l’ulteriore ammenda di € 10.000,00.

Il Giudice di Prime Cure motivava il provvedimento, riguardo alla prima sanzione, per aver i sostenitori dell’odierna reclamante, nel corso della gara, lanciato in maniera continuativa fumogeni, bottiglie di vetro ed oggetti di varia natura, tra i quali un seggiolino, sia nel terreno sia nel recinto di gioco, oltre che in direzione degli Ufficiali di gara e della panchina della squadra avversaria, tanto da costringere l’Arbitro, al 12° del secondo tempo, ad interrompere il gioco per sette minuti.

La seconda decisione del Giudice Sportivo era motivata dal fatto che i sostenitori della Società Salernitana, al 12° del secondo tempo, avevano intonato un coro offensivo nei confronti di un calciatore della squadra avversaria.

La Società impugnava i due provvedimenti emanati dal Giudice di Prime Cure con un unico reclamo, depositando successivamente due distinti ricorsi.

La reclamante, nel proporre il ricorso introduttivo avverso la sanzione di disputare una gara, con il settore dello stadio denominato “Distinti” privo di spettatori e dell’ammenda di € 30.000,00 con diffida, preliminarmente chiedeva l’annullamento della prima parte della sanzione, una considerevole riduzione dell’ammenda e l’annullamento della diffida. In subordine, domandava l’annullamento della sanzione dell’obbligo di disputare una gara con il settore dello stadio denominato “Distinti” a porte chiuse e l’annullamento della diffida.

La proponente riteneva eccessivamente gravosa la sanzione irrogata, affermando come il Giudice Sportivo non avesse tenuto conto delle circostanze attenuanti di cui all’art. 16, comma 1, CGS e dell’istituto della continuazione, sancito dall’art. 81, comma 2, c.p., principio accolto dall’ordinamento sportivo.

La reclamante, inoltre, a fondamento delle proprie ragioni, sottolineava come la recidiva non sarebbe dovuta esistere in quanto la stessa avrebbe subito solamente pochissime sanzioni di ammende, a causa del lancio di coriandoli e di qualche bottiglietta di plastica vuota.

Ancora, la Società, in data 14.06.2022, aveva fatto pervenire al Collegio giudicante una memoria, ex art. 72, comma 2, CGS, con la quale produceva un protocollo d’intesa che testimoniava come il Club sia attento e sensibilizzi le attività sociali della città e le iniziative benefiche, soprattutto promuova le iniziative dirette alla prevenzione di atti e fatti violenti e discriminatori.

Con il secondo reclamo, la Società chiedeva, in via principale, l’annullamento della sanzione dell’ammenda irrogata e, in subordine, una notevole riduzione della stessa.

Anche nella medesima circostanza la proponente lamentava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 13, comma 1, lett. a), 16 comma 1, e 29, comma 1, lett. d), CGS.

Secondo la difesa della Società, il Giudice di Prime Cure non aveva tenuto conto della provocazione posta in essere dal calciatore della squadra avversaria il quale, dopo aver segnato il quarto goal, era andato ad esultare sotto la curva occupata dai sostenitori della squadra di casa e, solo in quel momento, veniva fatto partire il coro oltraggioso, oggetto di gravame.

La Corte Sportiva D’Appello Nazionale, dopo aver esaminato gli atti e valutato le motivazioni addotte, riuniva i reclami proposti dalla Società U.S. Salernitana 1919 s.r.l., respingendo il primo ed accogliendo parzialmente il secondo.

La Corte, ad espletamento della propria motivazione, con riguardo al primo reclamo, riconosceva il fatto che la Società avesse incrementato per quell’incontro il servizio stewarding, al fine di tutelare e prevenire comportamenti antisportivi e violenti da parte dei propri tifosi, così come il comportamento provocatorio del giocatore avversario ma, allo stesso modo, non poteva non ravvisare in capo alla stessa Società la responsabilità per la grave condotta posta in essere dai propri sostenitori.

Quanto accaduto, a detta della Corte, testimoniava quanto le misure adottate non erano state decisamente sufficienti, se non sul piano della astratta prevenzione, a garantire un concreto ed effettivo controllo.

Il Collegio, inoltre, affermava che la reclamante risultava essere recidiva, in quanto più volte era stata sanzionata, con ammenda, nell’arco della stagione sportiva corrente, per lancio sul terreno di gara e sul recinto di gioco, di petardi, fumogeni, bengala, bottiglie e oggetti di vario genere.

Per tali motivazioni, la Corte riteneva la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo congrua con quanto previsto dall’art. 26, commi 1 e 3, CGS, non ritendo, pertanto, di dover applicare alcuna circostanza attenuante richiesta dalla difesa, mancandone i presupposti.

Da ultimo, con riferimento al secondo reclamo, l’accoglimento parziale da parte del Collegio era motivato dal fatto che non poteva non tenersi conto dell’atteggiamento provocatorio posto in essere dal calciatore avversario e, dunque, riduceva la sanzione dell’ammenda ad € 8.000,00.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Corte Sportiva D’Appello Nazionale respingeva il primo reclamo e accoglieva in parte il secondo, rideterminando la sanzione dell’ammenda ad € 8.000,00.

Autore

Avv. Ludovica Cohen

 

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