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FIC 42/2018 "L’instaurazione del procedimento sportivo su istanza del soggetto interessato

Titolo

L’instaurazione del procedimento sportivo su istanza del soggetto interessato

Indicazione estremi del provvedimento annotato

Decisione Giudice Sportivo Nazionale FIC (Decisione n. 42 del 12.12.2018)

Massima

La fattispecie in cui il Procuratore Federale limita la propria attività alla mera trasmissione all’Organo di giustizia di un’istanza presentata da tesserati senza compiere attività d’indagine non è qualificabile come instaurazione d’ufficio del procedimento, bensì è inquadrabile nelle ipotesi di cui all’art. 33 lett. b) del Regolamento Federale della FIC, in cui è previsto l’avvio del procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale su istanza di un soggetto interessato e titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale.

Keywords

Instaurazione del procedimento; attività della Procura Federale; istanza di parte

Commento

Nel caso in esame, il Giudice sportivo nazionale della FIC (Federazione Italiana Canottaggio) si è pronunciato sull’istanza dei tesserati Giuseppe D’Urso, Francesco Corso, Sebastiano D’Angelo, Francesco Moscuzza e Mario Borgese, componenti dell’equipaggio 4x Master 43-54 di Coastal Rowing della LNI Sezione di Siracusa, i quali segnalavano irregolarità avvenute in occasione di una gara del Campionato Italiano a cui avevano partecipato, chiedendo l’annullamento della gara stessa o, in subordine, la modifica dell’ordine di arrivo.

Il Giudice Sportivo, senza entrare nel merito delle richieste mosse dagli istanti, ha dichiarato inammissibile l’istanza.

Anzitutto, l’Organo di giustizia federale ha ritenuto che l’avvio del procedimento fosse avvenuto ai sensi dell’art. 33 lett. b) del Regolamento di giustizia federale, in cui si prevede che il procedimento può essere instaurato anche su “istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell’ordinamento federale”. Il Giudice ha quindi escluso l’avvio del procedimento d’ufficio poiché il Procuratore Federale non aveva svolto alcuna attività d’indagine, limitandosi a trasmettere all’Organo di giustizia sportiva l’istanza dei tesserati.

L’inquadramento della fattispecie in esame fra le ipotesi di cui alla lett. b) dell’art. 33 citato comporta alcuni adempimenti necessari ai fini della corretta instaurazione del giudizio, che gli istanti non hanno rispettato.

Invero, il Giudice Sportivo ha ritenuto l’istanza inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 20 del Regolamento di giustizia federale perché tale atto è stato presentato al Presidente della FIC, quindi un Organo centrale, anziché ad un Organo di Giustizia Federale; perché l’istanza è risultata tardiva in quanto trasmessa oltre cinque giorni dopo dal verificarsi dell’evento ed infine perché è stato omesso il pagamento del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia.

Autore

Cristiano Novazio, Avvocato in Milano

 

 

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