TRIBUNALE AOSTA; sentenza 24 febbraio 2021 – dep. 22 aprile 2021 n. 65. Valanga colposa – Omicidio colposo – Accompagnamento in montagna – Responsabilità penale

Sussiste il reato p. e p. dagli artt. 113, 589 c. 3 c.p. in capo agli imputati, poiché, con condotte colpose concorrenti, ciascuno in qualità di istruttore di scialpinismo, nonché organizzatore dell’escursione, cagionavano la morte di un allievo del corso avanzato di scialpinismo e di un istruttore di scialpinismo, che venivano travolti e sepolti da una valanga, e il ferimento di un terzo partecipante all’escursione.

In capo agli imputati sussiste, altresì, il reato p. e p. dagli artt. 113 e 449 in relazione all’art. 426 c.p., poiché, con condotte colpose concorrenti, nelle qualità sopra specificate, conducendo un gruppo di 21 persone sino alla cima del Colle Chamolè ed attraversandolo in corrispondenza di una placca esposta al vento, provocavano il distacco di una valanga - avente un fronte di circa 200 mt ed una lunghezza di circa 570 mt.- che travolgeva l’intero gruppo di escursionisti [In data 7 aprile 2018, nell’anfiteatro dello Chamolè, da un pendio considerato particolarmente ripido, si staccava una valanga che travolgeva alcuni scialpinisti, causando la morte di due di essi ed il ferimento di un terzo.

Poiché l’escursione era stata organizzata in occasione di un corso avanzato di scialpinismo SA2 del CAI, la Procura di Aosta iscriveva nel registro degli indagati tutti gli istruttori di scialpinismo (uno di essi quale direttore di gita e gli altri come istruttori sezionali) che avevano assunto l’onere di guidare gli scialpinisti ed avevano effettuato le scelte poste alla base dell’escursione (identificazione del percorso e dell’ora di partenza, assunzione delle informazioni necessarie, valutazione del manto nevoso, etc.)].

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