GIUDICE DI PACE DI CLES (TRENTO); sentenza 3 marzo 2022 – dep. 18 marzo 2022, n. 10. Responsabilità penale – Lesioni personali colpose – Sci – Violazione obblighi cautelari – Sussistenza – Condanna

Lo sciatore proveniente da monte, data la sua posizione dominante, con conseguente possibilità di avvistamento e di regolazione della propria velocità e traiettoria, ha l’obbligo di adottare ogni possibile cautela per evitare danni agli sciatori posizionati a valle [nel caso d specie l’imputato veniva condannato per il delitto p. e p. dall’art. 590 c.p. perché, per negligenza, imprudenza ovvero imperizia, nell’esercizio dello sport dello sci, nel discendere lungo la pista con lo snowboard, investiva da tergo, facendolo rovinosamente cadere a terra, un maestro di sci impegnato ad impartire a terzi una lezione, cagionandogli, in conseguenza di ciò, un “trauma toracico con plurifratture alle costole”].

 

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