Aurora Pro Patria ricorre contro FIGC per criteri e procedure per integrazione campionati professionistici
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dalla società Aurora Pro Patria nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso il C.U. n. 428/A del 7 giugno 2016, recante i "criteri e procedure per l'integrazione dei campionati professionistici 2016/2017", nella parte in cui, alla lettera D4, stabilisce che le società sanzionate per illecito sportivo e/o violazione del divieto di scommesse nelle stagioni 2014/2015 e 2015/2016, nonché le società che, al momento della decisione sui ripescaggi, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, da scontarsi nella stagione 2016/2017, saranno in ogni caso escluse dal ripescaggio; la ricorrente impugna, altresì, la parte del ripetuto Comunicato Ufficiale in cui è prevista, quale condicio sine qua non per poter accedere alla procedura di ripescaggio, la corresponsione di un contributo straordinario, determinato nella somma di € 250.000,00, a carico di ogni società che ambisca al ripescaggio medesimo.
La ricorrente chiede al Collegio di Garanzia di annullare e/o riformare l'impugnata delibera del Consiglio Federale FIGC, di cui al citato C.U. n. 428/A del 7 giugno 2016, nella parte indicata sub lettera D4, relativa alle preclusioni al ripescaggio, nonché nella parte in cui prevede la corresponsione del contributo straordinario.
Il 27 luglio in calendario 5 udienze a Sezioni Unite
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato il 27 luglio 2016, a partire dalle 14.30, la prossima sezione di udienze a Sezioni Unite. Questo il calendario dei ricorsi che saranno trattati in quella sede:
- ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 7-2016, presentato, in data 9 marzo 2016, dal sig. Andrea Messersì contro la Federazione Italiana Sport Equestri (F.I.S.E.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FISE del 12 febbraio 2016 che, nel confermare quanto statuito dal Tribunale Federale nel corso del primo grado di giudizio, ha comminato al ricorrente la sanzione della sospensione per 30 giorni e l'ammenda pari a euro 500,00 per la violazione dell'art. 4.4 del regolamento ECM, recante disposizioni relative ai trattamenti di urgenza, nonché delle disposizioni contenute nel paragrafo "generalità" del regolamento veterinario e delle disposizioni relative all'autorizzazione per l'uso di medicazioni non incluse nella Lista delle sostanze proibite di cui al regolamento veterinario.
Tale ricorso è stato rimesso alle Sezioni unite dalla Quarta Sezione.
- ricorso presentato dal sig. Mirko Garaffoni (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la SS Maceratese) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Generale dello Sport presso il CONI, la Procura Federale FIGC, nonché contro la Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.), per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata nelle motivazioni con C.U. n. 113/CFA del 26 aprile 2016, che ha irrogato in capo al ricorrente la sanzione della squalifica per 3 anni, per violazione dell'art. 7, commi 1, 2 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché di ogni atto presupposto, precedente, contestuale, successivo o comunque connesso.
- ricorso presentato dal sig. Ercole Di Nicola (all’epoca dei fatti responsabile area tecnica, tesserato per la società l’Aquila Calcio 1927 s.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma della decisione emessa dalla Corte Federale d'Appello Nazionale FIGC, pubblicata con C.U. n. 114/CFA in data 29 aprile, con cui è stato respinto il reclamo dell'odierno ricorrente avverso la decisione assunta in primo grado endofederale (di cui al C.U. n. 48/TFN del 1° febbraio 2016), che aveva affermato la responsabilità dello stesso sig. Di Nicola, comminandogli, in continuazione, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività in ambito federale per anni 5 e l'ammenda pari a euro 100.000,00.
- ricorso presentato dall'avv. Vincenzo Nucifora (all'epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. Torres 1903 S.r.l.) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente, è stata rideterminata, in capo allo stesso, la sanzione della squalifica, nella misura di 3 anni (da 4 anni e 2 mesi, in primo grado), e dell'ammenda, nella misura pari a euro 60.000,00 (da euro 50.000,00 in primo grado), per l'asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Monza-Torres del 17.12.2014, nonché dell'art. 7, comma 7, del ripetuto Codice, relativamente alla gara Torres-Pro Patria dell'11.01.2015.
Tale ricorso è riunito con quello presentato dal sig. Andrea Ulizio contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello - Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA (2015/2016), pubblicata il 4 maggio 2016, con la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado, è stata irrogata al ricorrente la sanzione della squalifica per 4 anni e dell'ammenda pari a euro 50.000,00.
- ricorso presentato dal sig. Fabrizio Maglia (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della società Vigor Lamezia) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Lega Nazionale Dilettanti (LND) e la Procura Federale FIGC per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, pubblicata con C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata in capo al ricorrente, in parziale accoglimento del ricorso in appello in sede endofederale, la sanzione dell'inibizione di mesi 3, per asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC.
Tale ricorso è riunito con quello presentato dal sig. Luigi Condò (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo società SS Barletta Calcio) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello FIGC, nonché nei confronti della Procura Federale FIGC, per l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC -Sezioni Unite- di cui al C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale, in parziale accoglimento del ricorso in appello endofederale proposto dall'odierno ricorrente, è stata rideterminata la sanzione allo stesso inflitta dal Tribunale Federale Nazionale nella inibizione di 3 anni e nell'ammenda di euro 50.000,00.
Ed è riunito, inoltre, al ricorso presentato dal sig. Domenico Giampà (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Catanzaro Calcio 2011 s.r.l.) avverso la decisione della Corte Federale d'Appello della FIGC, Sezioni Unite, pubblicata con C.U. n. 119/CFA del 6 maggio 2016, con la quale è stata irrogata, in capo al ricorrente, a conferma della decisione assunta in primo grado in sede endofederale, la sanzione della squalifica di sei mesi e dell’ammenda pari ad euro 30.000,00.
Il 16 giugno udienza ricorso Giampiero e Massimo Di Martire contro ASD Circolo Nautico Posillipo
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato l’udienza di discussione del ricorso del sig. Giampiero Di Martire e del sig. Massimo Di Martire nei confronti della ASD Circolo Nautico Posillipo, il 16 giugno 2016, a partire dalle ore 15.00, dinanzi alla Prima Sezione.
Il sig. Giampiero Di Martire e il sig. Massimo Di Martire ricorrono nei confronti della ASD Circolo Nautico Posillipo per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello della Federazione Italiana Nuoto - Seconda Sezione - n. 1/2016, assunta in data 26 febbraio 2016 e notificata in data 18 aprile u.s., che, in accoglimento del ricorso proposto dalla società intimata - ASD Circolo Nautico Posillipo – avverso la decisione del giudice di prime cure, che aveva concesso ai ricorrenti il relativo svincolo dalla predetta Società, ha dichiarato inefficaci gli svincoli concessi agli atleti ricorrenti.
I ricorrenti chiedono al Collegio di dichiarare l'estinzione del procedimento di appello e/o la nullità/inefficacia della sentenza impugnata, per violazione di norme di diritto non derogabili con riferimento ai termini per definire il procedimento e per disporre la motivazione relativa;
di accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia del CONI, in integrale riforma della sentenza impugnata, di decidere la controversia senza rinvio, così confermando la efficacia delle statuizioni contenute nella sentenza emessa dal Tribunale Federale - Sez. II - presso la FIN del 16 novembre 2015;
in subordine, di riformare, ai sensi degli artt. 62 del ripetuto Codice e 12 bis dello Statuto del CONI, l'impugnata sentenza con rinvio all'organo federale che l'ha emessa, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi, conformemente a quanto esposto nei motivi di impugnazione.
L'avv. Vincenzo Nucifora ricorre contro la FIGC per la squalifica di tre anni
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso dall'avv. Vincenzo Nucifora - all'epoca dei fatti Direttore Sportivo tesserato per la Società S.E.F. Torres 1903 S.r.l. - contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'annullamento della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite, di cui al C.U. n. 118/CFA del 4 maggio 2016, con cui, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal medesimo ricorrente, è stata rideterminata, in capo allo stesso, la sanzione della squalifica, nella misura di 3 anni (da 4 anni e 2 mesi, in primo grado), e dell'ammenda, nella misura pari ad € 60.000,00 (da € 50.000,00 in primo grado), per l'asserita violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, relativamente alla gara Monza-Torres del 17/12/2014, nonché dell'art. 7, comma 7, del ripetuto Codice, relativamente alla gara Torres-Pro Patria dell'11/01/2015.
Il ricorrente chiede al Collegio:
1) accertata l'illegittimità della decisione impugnata, a fronte dell'asserita conclusione del procedimento di secondo grado oltre il termine previsto dagli artt. 34 e 34 bis del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC e dagli artt. 37 e 38 del Codice di Giustizia del CONI, di dichiarare l'estinzione dell'intero procedimento disciplinare, annullando senza rinvio la decisione impugnata unitamente alla decisione di primo grado endofederale e a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti;
2) ritenuta l'illegittimità della ripetuta decisione, di disporne l'annullamento senza rinvio, ovvero con rinvio, unitamente alla decisione di primo grado e a tutti gli atti presupposti, annessi, connessi, collegati e conseguenti;
3) ritenuta sussistente al caso di specie la violazione dell'art. 7, comma 7 del CGS, per la gara Monza-Torres, annullare la decisione impugnata con rinvio alla Corte Federale d'Appello per la rideterminazione della sanzione, che dovrà tenere in considerazione l'istituto della continuazione anche in riferimento alla gara Torres-Pro Patria.
Il 21 giugno in calendario 5 udienze a Sezioni Unite
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha fissato il 21 giugno 2016, a partire dalle 14.30, la prossima sezione di udienze a Sezioni Unite. Questo il calendario dei ricorsi che saranno trattati in quella sede:
- ricorso della Procura Generale dello Sport operante presso il Coni contro il sig. Giuseppe Polverino, il sig. Lorenzo De Lucia, il sig. Francesco Romano, il sig. Generoso Falvene, il sig. Roberto Manzo, la società Arechi Rugby Asd, nonché nei confronti della Federazione Italiana Rugby (FIR), avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIR n. 3 - s.s. 2015/2016, di rigetto dell'appello proposto dalla Procura Federale FIR e conferma della decisione del Tribunale Federale FIR del 27 ottobre 2015, con la quale quest'ultimo, definendo il giudizio avviato dalla Procura Federale FIR con atto di incolpazione e deferimento a giudizio per illecito sportivo nei confronti della società e dei soggetti succitati, ha dichiarato inammissibile ed improcedibile il deferimento e, per l'effetto, di non poter procedere nei confronti degli stessi soggetti deferiti;
- ricorso della Procura Generale dello Sport contro la signora Eleonora Manelli e la Federazione Italiana Hockey per l'impugnazione della decisione n. 21/2016, emessa della Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 161 (2015/2016) del 12 aprile, che, a conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, ha prosciolto la sig.ra Manelli dagli illeciti alla stessa contestati nell'atto di incolpazione della Procura Federale FIH;
- ricorso del sig. Salvatore Astarita (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.S.D. Akragas - Città dei Templi) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile u.s., con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la squalifica di 3 anni per l'associazione ex art. 9 del Codice della Giustizia Sportiva (associazione finalizzata alla commissione di illeciti), oltre, sempre in continuazione, alla squalifica di ulteriori 3 anni per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 60.000,00.
- ricorso del sig. Antonio Ciccarone (all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva, nell’ambito della società Neapolis s.r.l., attività rilevante, poiché riconducibile, direttamente o indirettamente, al controllo della ripetuta società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), nonché contro la Procura Federale presso la medesima Federazione, per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 105/CFA del 15 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale lo stesso ricorrente è stato sanzionato in continuazione con la inibizione a svolgere qualsiasi attività nell’ambito della FIGC per anni cinque, oltre, sempre in continuazione, a inibizione di ulteriori 5 anni e 6 mesi per le altre accertate violazioni e all'ammenda pari ad € 85.000,00.
- ricorso del sig. Eugenio Ascari contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 106/CFA del 18 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C per 3 anni, con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato.
Riuniti ricorsi Procura Generale e Procura FIGC su caso Virtus Lanciano.Udienza fissata il 1 giugno
Il Presidente del Collegio di Garanzia, Franco Frattini, ha disposto la riunione dei ricorsi presentati rispettivamente dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI e dalla Procura FIGC contro il sig. Claude Alain di Menno di Bucchianico, il sig. Castrignanò e la società S.S. Virtus Lanciano 1924 s.r.l. avverso la decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, Sezioni Unite che, lo scorso 13 maggio, ha ridotto la sanzione a carico del sig. Claude Alain di Menno di Bucchianico e la penalizzazione a carico della società Lanciano e ha annullato la sanzione irrogata in capo al sig. Castrignanò.
Il Presidente Frattini ha, altresì, assegnato i ricorsi in questione alla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia.
Dal canto suo, il prof. Attilio Zimatore, Presidente della Seconda Sezione del Collegio, ha fissato l’udienza di discussione relativa ai ricorsi in questione per il 1 giugno 2016, a partire dalle ore 14.30.
Il sig. Eugenio Ascari ricorre contro la FIGC per l'inibizione di 3 anni
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso da parte del sig. Eugenio Ascari (all’epoca dei fatti Agente di calciatori e società) contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) per l'impugnazione della decisione della Corte Federale d'Appello FIGC - Sezioni Unite - pubblicata, nelle motivazioni, con C.U. n. 106/CFA del 18 aprile, con la quale è stato rigettato il ricorso e, per l'effetto, è stata confermata la decisione assunta in primo grado, in virtù della quale è stata irrogata nei confronti dello stesso ricorrente la sanzione dell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito della F.I.G.C per tre anni, con ammenda pari ad € 50.000,00, per illecito sportivo, ancorché non aggravato.
Il ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso:
- in via principale, di annullare la decisione impugnata e, per l'effetto, di annullare e/o di revocare le sanzioni a suo carico, consistenti nell'inibizione a svolgere qualsiasi attività nell'ambito federale per anni 3, nonché nell'ammenda pari ad € 50.000,00; ovvero, in subordine, di ridurre le suddette sanzioni nella misura ritenuta di giustizia, derubricando il comportamento del ricorrente a violazione dell'art. 1bis, comma 1 (principio di lealtà e correttezza), del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC, anche con riferimento all'art. 7, comma 7, del ripetuto Codice (obbligo di denuncia) e/o all'art. 6 del Codice di Giustizia (divieto di scommesse e obbligo di denuncia);
- in via subordinata, di annullare la decisione impugnata, rinviando il procedimento alla Corte Federale d'Appello FIGC per il nuovo esame di merito, con indicazione del corretto principio da applicare nel senso descritto in motivazione.
Il Benevento Calcio rinuncia al ricorso contro la FIGC per sopravvenuta carenza di interesse
Il Collegio di Garanzia dello Sport comunica che la società Benevento Calcio S.p.A. ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso promosso in data 21 aprile contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che la società in questione si è classificata al primo posto in classifica nel campionato di pertinenza (Lega Pro, girone C) ed è stata automaticamente promossa in Serie B, senza necessità di dover disputare i play off. L’eventuale restituzione del punto in classifica, oggetto della domanda, sarebbe, pertanto, del tutto ininfluente ai fini della relativa posizione nell’ambito della classifica medesima.
Il ricorso si sarebbe dovuto discutere domani pomeriggio, dinanzi alla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia.
Il Benevento Calcio aveva presentato ricorso contro la decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d'Appello FIGC, pubblicata con C.U. n. 93 del 31 marzo 2016, che ha confermato la decisione assunta in primo grado dal Tribunale Federale Nazionale, che aveva inflitto al club la penalizzazione in classifica di 1 punto per l'asserita e mancata soddisfazione dei criteri legali ed economico – finanziari finalizzati al rilascio della Licenza Nazionale per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro, a causa del mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta dell’importo pari ad euro 400.000.
La Procura Generale ricorre contro la signora Eleonora Manelli e la FIH
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla Procura Generale dello Sport contro la signora Eleonora Manelli e la Federazione Italiana Hockey per l'impugnazione della decisione n. 21/2016, emessa dalla Corte Federale d'Appello della FIH, di cui al C.U. n. 161 (2015/2016) del 12 aprile, che, a conferma della decisione emessa dal Tribunale Federale, ha prosciolto l'incolpata dagli illeciti alla stessa contestati nell'atto di incolpazione della Procura Federale FIH.
La Procura Generale dello Sport chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in integrale riforma della decisione impugnata, di decidere la controversia senza rinvio e quindi di condannare la sig.ra Eleonora Manelli alla sanzione di mesi 6 di sospensione, per violazione degli artt. 1 e 57 del Regolamento di Giustizia FIH e in relazione all'art. 20, 26, comma 4, del Regolamento Organico FIH vigente all'epoca dei fatti, ovvero alla sanzione che il Collegio riterrà congrua;
- in via subordinata, di accogliere la presente impugnazione e, per l'effetto, ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, di rinviare all'organo che ha emesso la decisione, enunciando specificamente il principio al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi.
Il Savona F.B.C. rinuncia al ricorso contro la FIGC per sopravvenuta carenza di interesse
Il Collegio di Garanzia dello Sport rende noto che la società Savona F.B.C. s.r.l. ha formalizzato la propria rinuncia al ricorso promosso in data 18 aprile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’eventuale accoglimento integrale della domanda comunque non consentirebbe alla società ricorrente di conseguire una posizione di classifica utile ai fini dell’accesso ai play out per il mantenimento del titolo sportivo a partecipare al campionato di Lega Pro 2016/2017. Il ricorso si sarebbe dovuto discutere domani pomeriggio dinanzi alla Seconda Sezione del Collegio di Garanzia.
La società Savona F.B.C. s.r.l. aveva presentato ricorso contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) avverso la decisione della Corte Federale d’Appello FIGC – Sezioni Unite - di cui al C.U. n. 0907CFA del 18 marzo 2016, con la quale, a seguito della riassunzione del procedimento in questione, per effetto della decisone n. 4/2016 assunta lo scorso 22 gennaio 2016 dal Collegio di Garanzia a Sezioni Unite, era stata rideterminata in punti 4 (quattro) la sanzione della penalizzazione in classifica e in euro 20.000 (ventimila) quella dell’ammenda a carico della società, impregiudicato il restante impianto sanzionatorio.
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