TFN 218/2019 "Sanzione con accordo, ex art. 32 sexies C.G.S., per condotta contraria all’art. 1 bis, comma 1, C.S.G."
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Titolo |
Sanzione con accordo, ex art. 32 sexies C.G.S., per condotta contraria all’art. 1 bis, comma 1, C.S.G. |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 218/AA del 29 aprile 2019). |
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Massima |
E’ sanzionabile l’incauta richiesta di due Dirigenti, posta al Direttore di gara al termine dell’incontro, di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione di un calciatore, al fine di evitargli la conseguente squalifica in vista della successiva gara di campionato. |
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Keywords |
Richiesta incauta; referto di gara; seconda ammonizione, squalifica; lealtà; correttezza; probità; richiesta di applicazione della sanzione. |
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Commento |
Con C. U. n. 218 del 29 aprile u.s., il Tribunale Federale Nazionale si è pronunciato in merito al deferimento con il quale la Procura Federale ha contestato a due Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio S.r.l., nonché allo stesso Club, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., di aver violato, i primi, i doveri di lealtà, probità e correttezza, ex art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., per aver incautamente avvicinato, al termine dell’incontro di calcio Pordenone-Manzanese, valevole per il Torneo Regionale Allievi “L. Toneatto” del 13.09.2018, il Direttore di gara, chiedendogli di non indicare sul referto di gara la seconda ammonizione di un calciatore tesserato per la Società Pordenone Calcio, al fine di evitargli la conseguente squalifica, in vista della successiva gara del Campionato Allievi. Il provvedimento in commento ha preso le mosse da una segnalazione del Direttore di gara, il quale ha prontamente denunciato le censurabili condotte dei Dirigenti Accompagnatori del club friulano, i quali hanno atteso il fischio finale dell’incontro per formulargli una richiesta del tutto fuori luogo come quella di omettere l’indicazione in referto dell’ammonizione di un giocatore, condotta evidentemente contraria ai precetti di cui all’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., secondo cui “…, i dirigenti, …, devono comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. In sede processuale, i Dirigenti Accompagnatori deferiti si sono resi conto del disvalore della condotta posta in essere, ed hanno richiesto, con il Presidente del club, Sig. Mauro Lovisa, per conto della Società, l’applicazione della sanzione ex art. 32 sexies del C.G.S., concessa dalla Procura Federale, dopo aver sentito la Procura Generale dello Sport e il Presidente Federale. In considerazione dei fatti di cui sopra, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato i Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio S.r.l., con la sanzione dell’inibizione per mesi due, e disposto l’ammenda di 600,00 euro per il club friulano. La pronuncia in commento consente di evidenziare un certo favor rei che le norme del C.G.S. concedono a coloro i quali ammettono il disvalore delle proprie condotte, anche quando queste siano particolarmente gravi in relazione ai noti doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva. Nella fattispecie, mostrando tempestivamente la propria resipiscenza in merito ai comportamenti contestati, i Dirigenti Accompagnatori del Pordenone Calcio hanno evitato una condanna più pesante. Lodevole, a tale proposito, l’intervento del Presidente del club, che, nelle prime battute delle fasi processuali si è schierato a fianco dei propri tesserati, ammettendo la responsabilità e richiedendo l’applicazione della sanzione, così come il Codice di Giustizia Sportiva concede, ex art. 32 sexies, che ne disciplina l’iter procedimentale. |
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Autore |
Carlo Rombolà, Avvocato in Roma |
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FIPAV 60/2019 "Violazione dei doveri da parte dell’atleta"
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Titolo |
Violazione dei doveri da parte dell’atleta. |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIPAV (C.U. n. 60 del 15.4.2019) |
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Massima |
La condotta ascritta all’incolpata deve essere valutata sulla base della situazione esistente all’atto della violazione, a nulla rilevando quanto successivamente accertato in altro procedimento. L’eventuale pendenza di un procedimento di svincolo coattivo, se, da una parte, presuppone necessariamente la sussistenza e la piena consapevolezza del vincolo, di certo non vale ad esonerare entrambe le parti dall’assolvimento dei rispettivi doveri, almeno fino a quando non intervenga una causa di estinzione del vincolo stesso. Se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali |
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Keywords |
svincolo coattivo; persistenza del vincolo sportivo; adempimento di doveri; rispetto delle norme federali; |
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Commento |
La fattispecie in esame trae origine dall’esposto inoltrato dal sodalizio Pallavolo Olginate ASD in cui si segnalava la condotta antiregolamentare dell’atleta Sara Rinaldi, consistita nel mancato ottemperamento alla convocazione per la ripresa degli allenamenti nonché all’invito di sottoporsi alla visita medica necessaria ai fini del rilascio del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica. La Procura Federale avviava l’istruttoria ed acquisiva la decisione con la quale la Commissione Tesseramento Atleti aveva disposto il rigetto della richiesta di svincolo formulata dalla tesserata nei confronti del sodalizio di appartenenza. All’esito delle indagini, la Procura Federale, ritenendo sussistente la responsabilità dell’incolpata, formalizzava il deferimento dinanzi al Tribunale Federale. Il Giudice di primo grado riteneva provata la responsabilità della atleta infliggendo alla stessa la sanzione della sospensione dall’attività federale per mesi quattro. Secondo il Tribunale la richiesta di svincolo depositata dalla atleta di fronte agli organi preposti non era di per sé sufficiente a giustificare il suo rifiuto di rispondere alle convocazioni della società. Il Collegio ha, infatti, statuito che se e fino a quando il vincolo sussiste, tanto l’atleta quanto il sodalizio hanno il preciso dovere di adempiere alle rispettive obbligazioni, così come dettate dai vigenti regolamenti federali e, tra gli obblighi facenti carico all’atleta, figurano senz’altro quelli cui l’incolpata è venuta meno. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FGI 1/2018 "Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima"
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Titolo |
Responsabilità del Presidente del Comitato Regionale per la partecipazione ad attività agonistica di atlete non tesserate e di atlete prive del requisito dell’età minima.
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione della Corte Federale d’Appello FGI (Decisione n. 1del 22 gennaio 2018). |
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Massima |
Consentire l’ammissione a competizioni sportive di atlete prive di tessera federale e di atlete di età inferiore a 8 anni, costituisce violazione dell’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina del FGI, in relazione all’art. 8.4 del Regolamento Organico. |
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Keywords |
Presidente Comitato Regionale, responsabilità, attività agonistica, età minima, tessera federale. |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di un Comitato Regionale della FGI era stato deferito dalla Procura Federale per aver organizzato delle competizioni senza richiedere la preventiva autorizzazione del Consiglio Federale, consentendo la partecipazione ad atlete non tesserate con la FGI e di atlete minori di anni 8. I calendari e le classifiche erano stati pubblicati sul sito internet istituzionale del Comitato Regionale. Il Tribunale di prime cure, ritenuta provata la violazione del tesserato, aveva accolto la richiesta della Procura Federale. Contro tale decisione, il Presidente del Comitato Regionale presentava reclamo ex art. 74 del Regolamento di Giustizia Sportiva, insistendo affinché venisse annullata la sanzione irrogata per insussistenza di colpa; irrilevanza disciplinare della pubblicazione sul sito del Comitato regionale della graduatoria della manifestazione; insussistenza dell’elemento oggettivo, nonché per la mancanza di coinvolgimento della reclamante quanto alla partecipazione di atlete minori di 8 anni. La Corte Federale d’Appello, chiamata a pronunciarsi sul reclamo, riteneva che il comportamento della reclamante dovesse essere oggetto di sanzione. Invero, il Presidente del Comitato Regionale veniva ritenuto colpevole per aver consentito l’ammissione ad eventi sportivi - da considerarsi competizioni, in quanto svolti con la valutazione delle prestazioni e conclusi con classifiche e premiazioni - di atlete di età inferiore agli 8 anni e di atlete non tesserate. Il tutto in spregio al divieto di cui all’art. 2, comma 1, del Regolamento di Giustizia e Disciplina, in relazione all’art. 8, comma 4, del Regolamento Organico della FGI. La Corte aveva precisato che il requisito di un’ età minima per partecipare ad attività agonistica è imposto da una serie di disposizioni che trovano la loro fonte nel D.M. del 18 febbraio 1982, “Norme per la tutela sanitaria dell’attività agonistica”. La Corte sottolineava che la“Tabella ufficiale relativa all’età di accesso all’attività agonistica suddivisa per Federazioni e Discipline sportive”, approvata dal Consiglio Superiore di Sanità, dal CONI e dalla FMSI (Federazione Medico Sportiva Italiana), con riferimento alla ginnastica, prevede la possibilità di poter partecipare ad attività agonistica dopo il compimento degli 8 anni. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FIN 7/2018 "Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato"
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Titolo |
Violazione del vincolo di giustizia da parte di un Tesserato |
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIN (Procedimento 2/FIN/2018; Decisione 7/2018 del 29/5/2018) |
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Massima |
Un tesserato FIN che sporge denuncia-querela nei confronti di altro soggetto, tesserato o affiliato alla FIN, per fatti relativi a questioni sorte tra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto, pone in essere una condotta che costituisce violazione del vincolo di giustizia sportiva regolato dall’art. 29 dello Statuto FIN e dai principi generali del CONI. |
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Keywords |
vincolo di giustizia, statuto federale, tesseramento, principi lealtà e correttezza. |
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Commento |
Nella fattispecie in esame, la Procura Federale della FIN deferiva un tesserato che aveva sporto denuncia-querela alla Procura della Repubblica nei confronti di un’altra tesserata alla FIN per circostanze sorte fra Tesserati all’interno dell’organizzazione sportiva del nuoto. Secondo la Procura Federale, la condotta posta in essere dal tesserato costituiva un illecito disciplinare, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva della FIN, in quanto tale comportamento violava l’art. 29 dello Statuto FIN che prevede il vincolo di giustizia e, conseguentemente, i principi di lealtà, correttezza e probità propri dell’ordinamento sportivo, nonché i doveri e obblighi posti a carico dei tesserati, di cui agli artt. artt. 12 e 17 del Regolamento Organico FIN, e all’art. 6 dello Statuto FIN. È opportuno ricordare che per vincolo di giustizia si intende l’obbligo, rinvenibile negli statuti delle Federazioni sportive, che impone a ciascun tesserato e affiliato di adire, per la risoluzione di qualsiasi controversia nascente dall’attività sportiva, soltanto gli organi di giustizia dell’ordinamento sportivo all’uopo predisposti, con esclusione dell’autorità giudiziaria statale. Nel caso di specie, il Tribunale Federale, accogliendo in toto le contestazioni mosse dalla Procura, in primo luogo, confermava che i fatti oggetto della querela fossero il risultato di questioni sorte all’interno dell’Ordinamento sportivo, in particolare del nuoto. Secondariamente, il Giudice Federale affermava che, assodato il contesto sportivo, le azioni proponibili a querela di parte, avendo ad oggetto diritti disponibili, sono da intendersi soggette alla volontà delle parti e, per tale effetto, sono sottoposte al vincolo di giustizia sportiva. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
FIS 2/2018 "Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Titolo |
Elezioni federali: omessa sottoscrizione della candidatura
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Indicazione estremi del provvedimento annotato |
Decisione del Tribunale Federale FIS (n. 2 del 26 marzo 2018) |
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Massima |
La candidatura di un tesserato ad una carica federale trasmessa nelle forme previste dal combinato disposto degli art. 61, comma 5, dello Statuto e art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, priva della sottoscrizione del candidato, costituisce una mera irregolarità sanabile, purché ne sia certa la provenienza da parte del candidato medesimo. |
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Keywords |
Elezioni federali; requisiti formali candidatura, sottoscrizione |
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Commento |
Nel caso in esame, il Presidente di una società affiliata alla FIS aveva presentato ricorso ex art. 100, comma 3, del Regolamento Organico, al fine di vedersi riconosciuta la regolarità della propria candidatura a consigliere FIS della regione Toscana, che era stata rigettata dalla Segreteria Generale della Federazione perché priva di firma autografa. Secondo il ricorrente tale mancanza era una semplice dimenticanza non idonea ad invalidare l’atto, presentato seguendo le modalità prescritte dai Regolamenti Federali. Il Tribunale Federale, chiamato a pronunciarsi sul ricorso, constatava che il ricorrente aveva presentato la propria candidatura rispettando le forme previste dall’art. 99, comma 2, del Regolamento Organico, nonché quelle contenute nella comunicazione di convocazione dell’assemblea regionale straordinaria elettiva della Toscana. Invero, la candidatura era stata proposta per iscritto e trasmessa a mezzo posta elettronica certificata almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea. In relazione poi all’omessa sottoscrizione della candidatura, il Tribunale Federale, accostando i rapporti con le Federazioni a quelli con la Pubblica Amministrazione, affermava che per il sistema normativo vigente la trasmissione dell’atto, seppur privo di firma autografa, da un indirizzo di posta elettronica certificata fosse requisito utile e sufficiente a garantire la provenienza dal suo autore. Nel caso di specie, la trasmissione a mezzo pec della candidatura e l’allegazione ad essa del documento d’identità del tesserato costituivano elementi sufficienti ad accertare la provenienza dell’atto. |
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Autore |
Cristiano Novazio, Avvocato in Milano |
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TASSAZIONE DI AGENTI E PROCURATORI SPORTIVI CON PARTICOLARE RIGUARDO AL CONTENZIOSO RELATIVO AI COSTI PER LE OPERAZIONI DI CALCIOMERCATO, di Giovanni Turri
Il presente elaborato si prefigge lo scopo di analizzare, dal punto di vista fiscale, l’attività degli agenti e dei procuratori sportivi. Partendo dall’analisi dei recenti Regolamenti nazionali ed internazionali che hanno modificato la disciplina regolamentare di questa attività si analizza, tramite l’esame delle principali sentenze sia di merito che di legittimità, il contenzioso che ha visto fronteggiarsi società di calcio e procuratori sportivi, da una parte, e Agenzia delle Entrate, dall’altra, in merito ai costi per le operazioni di mercato e alla loro qualificazione reddituale, contenzioso che, ad oggi, non ha ancora fissato un orientamento univoco.
L’arbitrato CAS secondo la Corte di Giustizia nel caso ISU: note a prima lettura, di Elena Zucconi Galli Fonseca
Poiché le norme in materia di autorizzazione preventiva e di ammissibilità devono essere soggette a un controllo giurisdizionale effettivo, ciò implica che, nel caso in cui tali norme contengano disposizioni che attribuiscono una competenza obbligatoria ed esclusiva a un organo arbitrale, il giudice competente per l’impugnazione del lodo debba poter controllare la conformità di esso agli articoli 101 e 102 TFUE. Inoltre, ciò implica che il suddetto giudice abbia il diritto o, eventualmente, l'obbligo, di sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte, qualora ritenga necessaria una decisione di quest’ultima su una questione di diritto dell'Unione sollevata nell'ambito di una controversia pendente dinanzi a lui...
LO SPORT NELLA COSTITUZIONE E “L’OPERAZIONE STADIO FLAMINIO”, di Piero Sandulli
La modifica dell’articolo 33 della Costituzione, intervenuta con la legge costituzionale numero 1 del 2023, ha fatto entrare, a pieno titolo, lo sport nella Costituzione; tale modifica non può lasciare indifferenti e pone tutti, istituzioni e cittadini, di fronte a numerosi interrogativi ed alla necessità di operare concretamente affinché, attraverso la pratica sportiva, si realizzino gli auspici tracciati dalla nuova norma costituzionale...
ORGANIZZARE LE GARE: CORSA IN MONTAGNA E RESPONSABILITÀ PENALE, di Riccardo Crucioli
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Keywords |
Sport – Trail running – Responsabilità penale – Organizzatori – Scriminante sportiva – Colpa |
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Commento/Sintesi |
Sarebbe illusorio pensare che il diritto penale non si occupi anche delle attività sportive; sarebbe poi un errore imperdonabile ritenere che chi organizza manifestazioni sportive possa disinteressarsi delle regole della colpa penale. Sebbene dall’esame della giurisprudenza emergano numerose sentenze civili, è ben possibile reperire condanne comminate a chi organizza gare in ogni settore: con automobili lungo strade (asfaltate o “bianche”) chiuse al traffico; con slittini lungo piste apposite; con natanti; con sci da discesa. Dati tali presupposti non può stupire che il diritto penale si sia occupato anche della corsa in montagna. Ad esempio, il Tribunale di Savona, con una sentenza non recentissima, ma di assoluto interesse (sentenza n. 1354/2018, emessa il 14.12.2017, dep. il 2.1.2018 - irrevocabile il 6.3.2018), ha preso in esame la morte di un corridore durante una gara (la nota “Maremontana”), valutando i profili di colpa degli organizzatori. Non è questa la sede per esaminare, ex professo, cosa è la colpa penale, né quale il nesso di causalità nei reati omissivi, né ancora quale il concetto di agente modello o della posizione di garanzia. È, tuttavia, fondamentale comprendere come, anche nell’ambito sportivo che ci interessa (il trail run, per utilizzare un linguaggio straniero che è ormai penetrato nell’uso quotidiano), assumono valore le regole proprie dell’ordinamento giuridico penale. Esistono, certamente, alcune peculiarità dovute in principalità al fatto che nella pratica dello sport è insito un certo grado di violenza o comunque di forza fisica, dalla quale possono derivare danni all’atleta. Il rischio aumenta allorchè l’attività sportiva preveda una interazione con altri soggetti. Si pensi agli sport nei quali la violenza è addirittura connaturata nella stessa pratica per regolamento (ad esempio, la box, ma anche gli sport similari, ancora più violenti perché praticati senza guantoni), per consuetudine o necessità (ad esempio, il rugby o l’hockey su ghiaccio), o comunque per la stessa tipologia di attività (il calcio, la pallacanestro). Persino negli sport “senza contatto” può accadere che vi siano problemi derivanti dall’interazione (si pensi agli scontri sotto rete nella pallavolo, o alle lesioni derivanti dall’impatto con la pallina nel tennis o nel cricket). Ebbene, in tutti questi casi è evidente che le regole “ordinarie” debbono trovare un contemperamento in considerazione della tipologia di attività praticata. Per lunghi anni la dottrina si è divisa sul concetto di “scriminante sportiva”: secondo tale teoria, per chi pratica sport sarebbe presente una “giustificazione”, appunto, delle lesioni provocate da un atleta ad un altro nello svolgimento dell’attività sportiva, proprio in considerazione dell’utilità sociale dello sport. Tale impostazione ha trovato un inquadramento soddisfacente all’interno delle regole “ordinarie” del diritto penale, grazie ad alcune sentenze della Corte di Cassazione (prima tra tutte Cass. n. 3284 del 21.10.2021) che hanno precisato come l'attività sportiva è attività lecita e regolata dalla normazione di ciascuno specifico settore disciplinare, anche con riferimento al livello agonistico più o meno elevato. La partecipazione all'attività comporta, da parte dell'atleta, l'accettazione della regola sportiva e del rischio ad essa connesso, ma non implica, di per sé, l'accettazione della lesione dell'integrità fisica che scaturisca dall'azione dolosa altrui, ancorché interna al gioco, o quella conseguente all'azione dell'antagonista che sia colposamente cagionata. Se l’azione lesiva è sorretta dal dolo, si avrà responsabilità per i delitti dolosi, mentre, se è sorretta dalla colpa, la responsabilità sarà per colpa. Per stabilire, dunque, se vi è responsabilità dell’antagonista, occorre rifarsi alle regole ordinarie sulla colpevolezza colposa, individuando la regola cautelare che presidia l'attività, concentrandosi sulla doverosità della condotta richiesta, in cui rientra la condotta prudente, perita, non negligente. Il principio di diritto, in estrema sintesi, è il seguente:
Dunque, in buona sostanza, il diritto penale interviene quando la lesione eccede il limite che lo sportivo ha accettato. Il problema che si pone, per i Giudici, come per gli atleti o gli organizzatori degli eventi sportivi, è, conseguentemente, individuare quel limite. Si tratta, peraltro, di un discrimine “mobile”, che varia a seconda del tipo di attività, di atleta ed anche di gara. È, infatti, autoevidente che il livello di accettazione del rischio non può essere uguale per ogni tipo di sportivo, né per ogni tipo di attività sportiva. Gli agonisti non sono gli amatori; gli adolescenti non sono i master; la gara di qualificazione per le Olimpiadi non è la gara dell'associazione dilettantistica. Per ogni tipo di evento sportivo si individua quale è la soglia del rischio accettato dal partecipante. Per ciascun contesto i singoli sportivi faranno affidamento su atti degli avversari o degli organizzatori aventi caratteristiche e intensità diverse, cui potrà conseguire l'operatività di una diversa regola cautelare pertinente alla situazione sportiva obiettivamente acclarata (si veda, in tal senso, anche la sentenza della Cassazione n. 8609 del 28.10.2021). Dunque, non è affatto vero che gli sport “senza contatto” differiscono da quelli “con contatto”, persino laddove il contatto sia necessario. O meglio: si distinguono solo per la tipologia di rischio che il singolo atleta accetta nel momento stesso in cui partecipa all’evento, ed a seconda del tipo di evento al quale partecipa. Ciò che voglio dire è che ogni attività sportiva contiene rischi: persino il tennis (distorsioni, colpi dalla pallina o dalla racchetta del compagno), o gli “sport senza contatto”; persino il trail running o l’orienteering o, in generale, la corsa, soprattutto se svolta in “territorio aperto”, presentano rischi, anche mortali, derivanti dalla loro stessa natura. Ecco, allora, che l’organizzatore di eventi di tal genere, pena l’emersione di profili di colpa penale, deve necessariamente conoscere le regole ed i precetti stabiliti dall’organismo internazionale (ITRA) e nazionale (FIDAL) che sovrintendono gli eventi di corsa in montagna. Le regole connesse alla sicurezza e le norme tecniche sono reperibili nei seguenti siti: https://itra.run/Info/SafetyGuidelines https://www.fidal.it/upload/files/GGG/NormeTecniche/GGG_RTI_2022.pdf Si tratta di dettami molto specifici, impossibili da riassumere in poche righe, che lasciano, però, intravedere quale è l’onere che grava su chi organizza eventi sportivi, con particolare riferimento al dovere di fornire informazioni corrette e di predisporre un piano adeguato per la sicurezza degli sportivi. Informazione e piano per la sicurezza: due, e i più importanti, dei molteplici doveri che possono fondare la responsabilità penale dei soggetti onerati (direttore di gara, responsabile del percorso, responsabile medico e responsabile del soccorso). Ovviamente, non si prendono in considerazione (nelle predette regole e in questo sintetico commento) le problematiche riguardanti il contatto tra atleti – sostanzialmente irrilevanti negli sport di corsa o comunque astrattamente non riconducibili a responsabilità degli organizzatori –, bensì quelle connesse alle modalità di organizzazione dell’evento sportivo. Se è, infatti, vero che l’atleta accetta che dall’attività sportiva svolta possa derivare un danno al suo fisico, è, altresì, vero che egli si affida a chi organizza quell’attività: accetta quel (minimo o massimo) rischio connaturato con la specifica attività sportiva, sul presupposto che siano presenti determinati controlli. Se l’atleta non si allena da solo, ma se partecipa ad una manifestazione (che sia gara o meno, non importa), è ovvio che lo sportivo si affida (appunto) a chi quella manifestazione ha organizzato. Il fondamento della responsabilità degli organizzatori di eventi sportivi è tutta qui: l’affidamento che ingenera in chi partecipa. Tale affidamento non può certamente riguardare il verificarsi di eventi imprevedibili, ma si focalizza sui rischi che sono prevedibili e che risultano connessi con la particolare tipologia di attività e con l’ambiente nella quale si svolge. È compito dell’organizzatore mitigare i rischi che, seppur indubbiamente connessi all’attività sportiva concretamente praticata, possono essere ridotti o comunque portati a conoscenza dello sportivo. Le regole cautelari assumono, poi, una maggior pregnanza all’aumentare della pericolosità dello sport: al crescere del pericolo insito nell’attività organizzata, consegue una crescita anche dell'obbligo di osservare le regole di cautela. Chi organizza le gare o le manifestazioni deve esserne consapevole: l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili (ma non prevenibili) solo se l'agente abbia rigorosamente rispettato le regole cautelari, anche se non è stato possibile evitare il verificarsi dell'evento (si veda, in tale senso, Cassazione n. 20595 del 28.04.2010). Si ripete: l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili – ma non prevenibili – solo se l'agente abbia rigorosamente rispettato le regole cautelari. Id est: solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi effettivamente consentito e solo per quella parte che risulta ineliminabile. Per essere maggiormente esplicativi, chi partecipa ad una gara “sui monti” o “in campagna”, per una lunga durata accetta di:
Al contempo, però, si aspetta dagli organizzatori (id est: si affida agli organizzatori) che:
Queste ultime, e cioè le situazioni nelle quali il partecipante si affida agli organizzatori, sono le fonti della responsabilità penale. Se l'organizzatore offre un tracciato od una mappa scorrette, se i pericoli geomorfologici non sono segnalati, se la vigilanza medica od i soccorsi non sono predisposti o non sono adeguati, se i ristori promessi non sono presenti o non sono adeguati, se non vengono fornite adeguate informazioni sul meteo e sulle conseguenti necessità, se i punti pericolosi non sono segnalati o messi in sicurezza, e se un atleta, in conseguenza di tali mancanze, subisce un danno fisico, ebbene: chi ha organizzato male l'evento potrà essere chiamato a risponderne. Se, nel corso dell'attività, si presentano pericoli non preventivati e, dunque, non accettati come possibile rischio, e se l'organizzatore non ha posto in essere idonee cautele per prevenire il verificarsi dell'evento lesivo o, almeno, per attenuarne le conseguenze, il concorrente potrà dolersi delle carenze riscontrate nel corso dell'attività. In altri termini, l'atleta impegnato in una manifestazione agonistica accetta di esporsi a quegli incidenti che rendono prevedibile la verificazione di un evento lesivo (perché a produrli vi concorrono gli inevitabili errori del gesto sportivo); questo esclude che delle conseguenze di tali incidenti debbano rispondere i soggetti cui spetta predisporre e controllare il campo di gara. D'altro lato, però, in capo ai gestori (che organizzano un'attività implicante pericoli) incombe l'obbligo di non aumentare l'insita pericolosità dell'attività sportiva e, dunque, di non incorrere in difetti ed errori nella predisposizione delle misure che debbono connotare il campo di gara (si veda, in proposito, Cassazione n. 3528 del 2009). Gli organizzatori devono evitare che si producano, a carico dell'atleta, conseguenze più gravi di quelle normali. Devono cioè:
Il giudice dovrà conseguentemente valutare in cosa consiste la specifica attività sportiva svolta e se esistono regole redatte da associazioni; dovrà poi scendere nel concreto per verificare le modalità organizzative prescelte dai gestori/organizzatori per verificare se siano stati aumentati i rischi propri della specifica attività sportiva; passerà a verificare la tipologia di atleti iscritti all’attività sportiva agonistica; indicherà, conclusivamente, se gli atleti sono stati esposti a rischi e a conseguenze più gravi rispetto a quelli che sono prevedibili nel peculiare settore. |
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Autore |
Dott. Riccardo Crucioli (Giudice penale del Tribunale di Genova) |
LA CORTE DI GIUSTIZIA E LA SUPERLEGA, di Stefano Bastianon
Il 21 dicembre 2023 la Corte di giustizia ha reso le proprie decisioni nelle cause C-333/21 (European Superleague Company), C-124/21 P (International Skating Union) e C-680/21 (SA Royal Antwerp Football Club). Anche a prescindere dal contenuto concreto delle pronunce, si tratta di un fatto assolutamente eccezionale (e probabilmente anche irripetibile), se solo si considera che: a) nella storia della Corte di giustizia non era mai accaduto che il giudice europeo pronunciasse nello stesso giorno tre sentenze in materia di attività sportiva; b) nell’ambito della giurisprudenza della Corte di giustizia, le sentenze in materia di attività sportiva non superano la quindicina (escluse quelle odierne)...
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