SP Management s.r.l. ricorre contro il calciatore Costantino Favasuli
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla SP Management S.r.l., in persona dell'Agente Sportivo e legale rappresentante pro tempore, sig. Luigi Iachini Bellisarii, contro il sig. Costantino Favasuli, in virtù del contratto di mandato del 31 luglio 2024, stipulato al fine di curare gli interessi del predetto calciatore intimato, prestando la propria opera per la conclusione, il rinnovo o la risoluzione di un contratto di prestazione sportiva professionistica, ovvero per il suo trasferimento presso altre società sportive, ovvero per il suo tesseramento presso società sportive affiliate alla FIGC.
Francesco Nardi ricorre contro decisione CFA FISE che ha irrogato a suo carico sospensione e ammenda
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Francesco Nardi avverso la decisione R.G. Trib. Fed. – CAF n. 12/2024 - P.A. n. 24/2024, cui è riunito R.G. 17/2024 P.A. n. 27/2024, della Corte Federale d’Appello della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), pubblicata e comunicata in data 6 ottobre 2025, con la quale, nel giudizio di rinvio, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 63/2025, R.G. ricorsi n. 31/2025 CGS, in parziale riforma della decisione reclamata, è stato assolto il sig. Francesco Nardi per le violazioni contestate con l’atto di incolpazione e deferimento del procedimento disciplinare P.A. n. 24/2024 per i fatti occorsi il 22 giugno 2024, nonché è stata allo stesso applicata la sanzione della sospensione nella misura di n. 3 mesi e giorni 15, ex art. 6, nn. 4, 5, 6, 8, 9, 11, R.D.G., dedotto il presofferto, e dell'ammenda di € 1.500,00, per le violazioni inerenti al procedimento P.A. n. 27/2024 - R.G. Trib. Fed. n. 17/2024; nonché avverso la decisione del Tribunale Federale della FISE R.G. 12/2024, pubblicata in data 15 gennaio 2025.
La vicenda trae origine da due procedimenti disciplinari riuniti, n. P.A. 24/2024 e n. P.A. 27/2024, all’esito dei quali la Procura Federale FISE, con atti rispettivamente dell'8 ottobre 2024 e 18 ottobre 2024, ha deferito, tra gli altri, il sig. Francesco Nardi, per rispondere della violazione degli articoli 1.1, 1.2 e 1.3, lettere d) ed f), RdG, in ordine alle condotte asseritamente poste in essere nei confronti di un Consigliere Federale, nonché con riferimento al regolare svolgimento delle manifestazioni sportive programmate dal calendario federale.
Il ricorrente, sig. Francesco Nardi, chiede al Collegio, ad integrale riforma delle decisioni impugnate, disattesa ogni contraria deduzione ed istanza, di disporre, in suo favore, il proscioglimento dalle contestazioni ascrittegli e, in caso di annullamento con rinvio, di rinviare al Tribunale.
Istanza arbitrale di MARAT Football Management s.r.l. contro U.C. Sampdoria S.p.A.per stipula contratto calciatore Gennaro Tutino
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un'istanza arbitrale, ex art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti Sportivi del CONI, presentata dalla M.A.R.A.T. Football Management S.r.l., in persona dell'Amministratore Unico ed Agente Sportivo, sig. Mario Giuffredi, nei confronti della U.C. Sampdoria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, in virtù del contratto di mandato, stipulato in data 30 luglio 2024, con il quale la società intimata ha conferito l'incarico alla suddetta istante al fine di curare i suoi interessi per il tesseramento, a titolo temporaneo, con obbligo di riscatto, alle condizioni pattuite tra cedente e cessionaria, per trasformare la cessione da temporanea in definitiva e per la stipula del contratto di prestazione sportiva del calciatore Gennaro Tutino.
Luigi Martelli ricorre, quale esercente potestà genitoriale, per decisione CSAT CR Umbria che ha squalificato T.M.
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dal sig. Luigi Martelli, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), della Lega Nazionale Dilettanti (LND) e del Comitato Regionale Umbria FIGC-LND avverso la decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria FIGC-LND del 27 marzo 2025, pubblicata in pari data con il C.U. n. 178, con la quale, in riforma della decisione del Giudice Sportivo FIGC-LND presso il medesimo Comitato Regionale, adottata ai sensi dell’art. 35, comma 7, CGS con il C.U. n. 49 del 6 marzo 2025 (che aveva irrogato, a carico del sig. T.M., la squalifica fino al 30 settembre 2029), è stata comminata, a carico del predetto sig. T.M., la sanzione della squalifica fino al 30 settembre 2028.
La vicenda trae origine dai fatti occorsi al termine della gara Cannara - S. Sabina del 1° marzo 2025, valevole per il Campionato Allievi Regionali Under 16, Girone B, in ordine alla condotta tenuta dal calciatore T.M. nei confronti dell'arbitro.
Il ricorrente, sig. Luigi Martelli, in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore T.M., chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, di dichiarare la nullità della sentenza per vizio di legge e violazione del diritto di difesa;
- in subordine, di dichiarare il difetto di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, avuto riguardo all’aggravamento e all’omessa considerazione di plurime circostanze attenuanti, e, per l’effetto, posto che non vi è necessità di procedere ad ulteriori accertamenti di fatto, di pronunciare sentenza volta a riformare la decisione della Corte Territoriale, applicando la sanzione prevista dalla fattispecie immediatamente meno grave o in alternativa la squalifica di 1 anno o quella diversa al minimo di giustizia, con decurtazione della pena già espiata;
- In subordine, e all’esito di un eventuale giudizio di equivalenza delle circostanze, di riformare la decisione della Corte Territoriale, applicando la squalifica di anni 2, di cui al comma 2 dell’art. 35, con decurtazione della pena già espiata.
A.S.D Leonardo ricorre contro decisione CSA FIGC per sanzioni irrogate in seguito alla mancata disputa della gara contro la A.S.D. CDM Futsal
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dalla A.S.D. Leonardo nei confronti della A.S.D. CDM Futsal avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC n. 0166/CSA-2024-2025, pubblicato e notificato in data 28 marzo 2025, che, nel respingere il reclamo della suddetta ricorrente, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Comunicato Ufficiale n. 714 del 28 febbraio 2025, con la quale è stata comminata, a carico della A.S.D. Leonardo, la punizione sportiva della perdita della gara contro la A.S.D. CDM Futsal con il punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica, con obbligo di versare la somma di € 1.500,00 in favore della consorella CDM Futsal a titolo di indennizzo per le spese sostenute per l’organizzazione della gara, salvo rinuncia da parte di quest’ultima.
La vicenda trae origine dalla mancata disputa, in data 14 febbraio 2025, della gara A.S.D. CDM Futsal - A.S.D. Leonardo, valevole per il Campionato Nazionale della Serie A2 Elite, a causa dell'assenza della società ospite.
La ricorrente, A.S.D. Leonardo, chiede al Collegio di Garanzia, accertata la sussistenza dell'impossibilità di assolvere all'obbligo di presentarsi presso il Comune di Campo Ligure (GE) il giorno prima della gara di Campionato, in riforma del provvedimento impugnato:
- di accogliere il ricorso e contestualmente, in modifica del provvedimento emesso dalla Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC, distinto al n. 0166/CSA-2024-2025, previo annullamento delle sanzioni comminate, di disporre il recupero della partita di Campionato non disputata ed oggetto del presente ricorso;
- in subordine, di comminare sanzioni minori secondo i parametri di giustizia ed equità.
Terza Sezione: esito udienza per trattazione ed esame istanza cautelare ricorso Sarzilla contro FITRI
- COLLEGIO DI GARANZIA
Con la presente per rappresentare che la Terza Sezione del Collegio di Garanzia, presieduta dal prof. avv. Massimo Zaccheo, all’esito dell’udienza tenutasi in data odierna, limitatamente alla discussione dell’istanza cautelare relativa al ricorso iscritto al R.G. n. 38/2024, presentato, in data 6 luglio u.s., dal sig. Michele Sarzilla nei confronti della Federazione Italiana Triathlon (FITri), con notifica effettuata anche al sig. Gianluca Pozzatti, alla 707 S.S. Dilettantistica a r.l., al sig. Alessio Crociani e al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre A.S.D., avverso il provvedimento con cui la Federazione Italiana Triathlon ha preso atto delle indicazioni del CTS (Comitato Tecnico di Selezione) in merito alla selezione degli atleti destinati a partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, di cui al comunicato stampa del 6 giugno 2024, ancorché mai comunicato e/o notificato, nonché per l'annullamento di ogni delibera e/o provvedimento presupposto o connesso, anche, ove occorra, dei criteri di selezione olimpica e, comunque, di ogni atto presupposto e precedente anche se non conosciuto, HA DICHIARATO LA PROPRIA INCOMPETENZA EX ART. 54 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL CONI.
Modalità di accredito udienza ricorsi F.C. Juventus S.p.A. e altri vs. FIGC
- COLLEGIO DI GARANZIA
Come è noto, la Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport, Gabriella Palmieri Sandulli, ha fissato per il 19 aprile 2023, a partire dalle ore 14.30, dinanzi alle Sezioni Unite, l’udienza di discussione dei ricorsi presentati dalla società F.C. Juventus S.p.A. e dagli ex membri del Cda del club bianconero contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
In considerazione delle rilevanti richieste di partecipazione in presenza pervenute a questo ufficio, si rende necessario l’accredito preventivo.
Per accreditarsi (al massimo un giornalista iscritto all’albo per testata) bisogna inviare una mail a comunicazione@coni.it entro e non oltre le ore 18 di lunedì 17 aprile 2023.
I fotocineoperatori saranno ammessi al Salone d’Onore solo prima dell’udienza per un giro di tavolo e successivamente invitati ad uscire dall’aula. Ai rappresentanti dei media in presenza è fatto assoluto divieto di utilizzare sistemi di videoaudio ricezione/trasmissione durante l’udienza. Non sono consentite inoltre dirette testuali. I trasgressori saranno invitati senza indugio a lasciare l’aula.
Non sono previsti collegamenti in diretta durante l’udienza.
Arbitro Giacomelli ricorre contro AIA e FIGC per sospensione decisa da Commissione Disciplina Appello AIA
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia ha ricevuto un ricorso presentato dall'Arbitro Effettivo (tesserato AIA) Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA), la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Arbitrale presso l'AIA, e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento, ai sensi degli artt. 12 bis, comma 3, dello Statuto del CONI, 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata al suddetto istante il 2 settembre 2022, con la quale la medesima Commissione, decidendo, quale giudice di rinvio, ex art. 62, comma 2, CGS CONI, a seguito della decisione di annullamento con rinvio n. 54/2022, assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport, e definitivamente pronunciando, ha irrogato, a carico dell'A.E. Piero Giacomelli, la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, dall'8 febbraio 2022 al 7 gennaio 2023.
La vicenda trae origine dal deferimento spiccato dal Procuratore Arbitrale nei confronti dell'Arbitro Giacomelli per "la violazione dell'articolo Art. 40, comma terzo, lett. a) e c), del Regolamento AIA e degli artt 5 e 6.1 del Codice Etico. Con aggravante (specifica) di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) del Regolamento AIA...".
Il ricorrente, Piero Giacomelli, chiede al Collegio di Garanzia:
- in via principale, in accoglimento dei motivi di impugnazione esposti, di accertare e dichiarare l'illegittimità, ai sensi dell'art. 54, comma 1, CGS CONI e art. 12 bis, comma 3, Statuto CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicatagli in data 2 settembre 2022, con la quale, definitivamente pronunciando in sede di giudizio di rinvio, conseguente alla decisione n. 54/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport, depositata in data 28 luglio 2022, in parziale riforma della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 58 del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022 e respinta ogni ulteriore domanda, ha irrogato la sanzione della sospensione della durata di mesi undici, con decorrenza dall'8 febbraio 2022 e quindi fino al 7 gennaio 2023;
- conseguentemente, decidendo definitivamente ed irrevocabilmente, di annullare, secondo quanto previsto dagli artt. 62 CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, la delibera emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022, con contestuale annullamento della sanzione irrogata a suo carico, pari a mesi undici di sospensione decorrenti dall'8 febbraio 2022;
- di annullare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi alla delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022;
- in via subordinata, decidendo definitivamente ed irrevocabilmente, di annullare, secondo quanto previsto dagli artt. 62 CGS CONI e 12 bis, comma 3, Statuto CONI, la delibera emessa dalla Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022 e, in accoglimento dei motivi di impugnazione proposti, di rideterminare la sanzione comminata nei suoi confronti nella misura di mesi due di sospensione a far data dall'8 febbraio 2022, già ampiamente decorsi e conclusi il giorno 8 aprile 2022;
- di annullare, altresì, tutti gli atti prodromici, pregressi, presupposti, preliminari e/o successivi alla delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 6 del 10 agosto 2022, comunicata il 2 settembre 2022.
Seconda Sezione: il 19 luglio 2022 la prossima sessione di udienze
- Collegio di Garanzia
Il Presidente della Seconda Sezione del Collegio di Garanzia, prof. Attilio Zimatore, ha fissato la data della prossima sessione di udienze della Sezione da lui presieduta, che si terrà il 19 luglio, a partire dalle ore 14.30, al fine di discutere ed esaminare i seguenti ricorsi:
1) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2022, presentato, in data 10 febbraio 2022, dal sig. Alessandro Gaeta contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio - Associazione Italiana Arbitri (AIA-FIGC) avverso la delibera della Commissione di Disciplina d’Appello dell’AIA n. 27 del 13 gennaio 2022, con la quale, nel dichiarare la nullità della delibera della Commissione di Disciplina Regionale delle Marche n. 2 del 20 novembre 2021 - che aveva comminato, a carico del suddetto ricorrente, la sanzione della sospensione dal 21 novembre 2021 al 21 febbraio 2022 - è stata irrogata, nei suoi confronti, la sanzione della sospensione dal 21 novembre 2021 al 20 febbraio 2022;
2) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 20/2022, presentato, in data 31 marzo 2022, dalla GS Casa del Diavolo ASD avverso il provvedimento della Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria della FIGC-LND, di cui al C.U. n. 138 del 4 marzo 2022, che ha respinto il reclamo presentato dalla suddetta ricorrente avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il medesimo Comitato Regionale, di cui al C.U. n. 124 del 16 febbraio 2022, e, per l'effetto, ha confermato la sanzione della squalifica fino al 15 marzo 2024 irrogata, ai sensi dell’art. 35 CGS FIGC, a carico del sig. Marcello Bazzurri (allenatore della Società ricorrente) in seguito ai fatti occorsi in occasione della gara Casa del Diavolo - Grifo Sigillo, disputata in data 13 febbraio 2022;
3) ricorso iscritto al R.G. ricorsi n. 38/2022, presentato, in data 4 giugno 2022, dall'Arbitro Effettivo Piero Giacomelli contro l'Associazione Italiana Arbitri (AIA) presso la FIGC e contro la Procura Arbitrale presso l'AIA, nonché contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), e con notifica effettuata anche alla Procura Generale dello Sport presso il CONI, per l'annullamento e/o la riforma, ai sensi degli artt. 54 e 62 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, della delibera della Commissione di Disciplina d'Appello dell'AIA n. 37 del 4 maggio 2022, comunicata al suddetto istante il 14 giugno 2022, con la quale è stato parzialmente accolto l'appello proposto da quest'ultimo avverso la decisione di primo grado della Commissione di Disciplina Nazionale n. 58 del 1° marzo 2022, notificata il 18 marzo 2022, che aveva riconosciuto il suddetto ricorrente responsabile della violazione dell'art. 40, comma 3, lettere a) e c), del Regolamento AIA, aggravata dalla recidiva specifica di cui all'art. 7, comma 4, lettera c), delle Norme di Disciplina, con irrogazione allo stesso della sospensione per quattordici mesi a far data dall'8 febbraio 2022, e, per l'effetto, derubricata la recidiva medesima da specifica a generica (o semplice), è stata ridotta la comminata sanzione a tredici mesi (dall'8 febbraio 2022 al 7 marzo 2023).
Giordano Maccarrone ricorre contro Foggia Calcio 1920
- Collegio di Garanzia
Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto anche un ricorso presentato da Giordano Maccarrone contro la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 avverso la decisione n. 52/FNN-SVE, emessa dal Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche – della FIGC, pubblicata e notificata alle parti in data 25 giugno 2021, con la quale, in riforma della sentenza della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 296/1 del 10 maggio 2021 (che aveva accolto il ricorso del suddetto ricorrente e condannato la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 "a corrispondere al sig. Giordano Maccarrone la somma di € 17.060,80 quale residuo del compenso globale annuo previsto nell'Accordo Economico sottoscritto"), è stato dichiarato risolto "per grave inadempimento del calciatore Giordano Maccarrone l'accordo economico intercorso tra lo stesso e la società SSDARL Calcio Foggia 1920".
La vicenda trae origine dall'accordo economico sottoscritto, in data 8 agosto 2019, dal ricorrente Giordano Maccarrone con la società sopraindicata, per la stagione sportiva 2019-2020, e ritualmente depositato dalla stessa società, in data 31 ottobre 2019, a mezzo PEC, presso la LND - Ufficio Tesseramento interregionale.
Il ricorrente, sig. Giordano Maccarrone, chiede al Collegio di Garanzia:
- In via principale, di accogliere il ricorso e, per l’effetto, di riformare la decisione impugnata del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, con ogni e conseguente provvedimento;
- In via subordinata, ai sensi dell’art. 62 del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, ove non ritenuti necessari ulteriori accertamenti di fatto, di condannare la società SSD a r.l. Calcio Foggia 1920 al pagamento, in favore di Maccarrone, dell’importo di €26.314,40 ovvero della maggiore o minore somma che si riterrà giusta e/o di equità.
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