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ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Inammissibile e infondato il ricorso del Barletta contro FIGC e Lega Pro. Disposti altri due provvedimenti

STADIO1L'Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il CONI ha disposto tre provvedimenti:

ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato in data 11 maggio 2012 dalla società Barletta contro la FIGC e la Lega Pro avverso il provvedimento coni il quale il Presidente della Lega Pro aveva dichiarato la società Spezia vincitrice del Campionato ed aveva escluso dalla disputa dei play-off del Campionato di Prima divisione, girone “B”, la società ricorrente in favore della Cremonese;

ha respinto, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso presentato in data 13 giugno 2012 dalla società Tempio Pausania contro la FIGC, la LND, il C.R. Sardegna FIGC/LND, la società U.S. Ghilarza e la società Football Olbia contro la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Sardegna della F.I.G.C. che aveva confermato la comminazione da parte del Giudice Sportivo Territoriale, in capo alla ricorrente, della sanzione della perdita della gara con punteggio di  0 – 3  (c.d. sconfitta a tavolino) sia contro la società U.S. Ghilarza che contro la società Football Olbia per avere la ricorrente fatto partecipare alle suddette gare due giocatori in posizione irregolare;

ha infine dichiarato inammissibile il ricorso presentato in data 14 giugno 2012 da parte del sig. Riccardo LIO contro la FIJLKAM, in proprio e nella sua veste di Presidente dell’AJAK, avverso la decisione della Commissione Federale d’Appello FIJLKAM che ha comminato nei confronti del ricorrente la sanzione della squalifica di anni quattro. L’Alta Corte ha contestualmente accordato al ricorrente il termine di sessanta giorni per la eventuale proposizione di un ricorso avente analogo contenuto da presentare al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport, in conformità delle norme che regolano la presentazione del detto ricorso (Codice TNAS).