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ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Inammissibile il ricorso del Nuova Cosenza Calcio

7-ALTA-CORTEL’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha dichiarato inammissibile il ricorso, proposto ex art. 21 del proprio Codice, da parte della società Nuova Cosenza Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio e nei confronti della società sportiva S.C. Vallée D'Aoste e della Lega Italiana Calcio Professionistico per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, della delibera del Consiglio Federale FIGC del 19 luglio 2012 - di cui al C.U. 21/A del 19 luglio 2012 - con cui è stato accolto il ricorso della società S.C. Vallée d'Aoste ed è stata concessa alla medesima società la Licenza Nazionale 2012/2013, con conseguente ammissione al Campionato di II divisione.

Rimane dunque confermata la relativa delibera del Consiglio Federale FIGC del 19 luglio 2012 che ha disposto l’ammissione della società Vallée d’Aoste al Campionato di II divisione per la stagione sportiva 2012-2013.