ALTA CORTE DI GIUSTIZIA: Ricorso della Calpazio contro Vico Equense e FIGC

3-TNASL’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha ricevuto oggi un altro ricorso che riguarda il Campionato di Eccellenza Campana, Girone B. Il ricorso è stato presentato dalla società A.S.D Calpazio contro la società Vico Equense calcio s.r.l. e la Federazione Italiana Giuoco Calcio; anche questo ricorso, come quello della società Torrecuso contro Vico Equense e FIGC, ha per oggetto la delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 106 del 9 maggio 2013, con cui, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Vico Equense calcio s.r.l. ed in riforma della decisione di primo grado del Giudice Sportivo Territoriale presso lo stesso Comitato, che aveva irrogato al sodalizio appellante la sanzione della perdita della gara del 17 marzo 2013 Calpazio – Vico Equense (0-3), valevole per il Campionato Regionale di Eccellenza Campana 2012/2013 – Girone B, per posizione irregolare del calciatore sig. Angelo Teta, veniva annullata l’impugnata pronuncia e ripristinato il risultato acquisito sul campo (2-4 a favore della compagine ospite della Vico Equense calcio s.r.l.).

La società ricorrente chiede all’Alta Corte di annullare l’impugnata delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania e di irrogare alla società Vico Equense calcio s.r.l. la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva FIGC, per posizione irregolare del calciatore sig. Angelo Teta.

Il ricorso è corredato, altresì, dalla richiesta di abbreviazione dei termini, ex art. 12, comma 1, del Codice dell’Alta Corte, per asseriti motivi di urgenza.